Art. 16 
 
                    Proroga moratoria per le PMI 
 
  1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  alle  misure  di  sostegno
previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come  modificato  dal  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far  pervenire  al  soggetto
finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di
cui al comma 2 del suddetto articolo  56,  e'  prorogato  il  termine
delle predette misure di  sostegno,  limitatamente  alla  sola  quota
capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.  Conseguentemente
sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini
di cui all'articolo 56, commi 6 e 8. 
  2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere integrate le disposizioni operative del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
  ((3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Le disposizioni del comma  5-bis  si  applicano  anche  per
l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano  prodotto
un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019».))