((Art. 18 bis 
 
             Disposizioni in materia di aliquota ridotta 
                  dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre  2021,  per  fronteggiare  gli
effetti  economici   derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,   ai   fini   dell'applicazione    dell'aliquota    ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto di cui  alla  tabella  A,  parte  I,
numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  negli  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana sono  compresi  anche  gli  animali
vivi ceduti per l'attivita' venatoria. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))