Art. 25 
 
          Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali 
 
  1. All'articolo  52  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono ((apportate le)) seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ((il primo periodo e')) sostituito  dal  seguente:
«1. I versamenti di quote di restituzione  e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, ((n. 808,)) in scadenza nel 2020 e nel  2021,  sono  sospesi  e
sono effettuati, senza applicazione di interessi e  di  sanzioni,  in
unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il
31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci
rate mensili di pari  importo  a  decorrere  rispettivamente  dal  31
dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.». 
    b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
riguardo agli  interventi  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  di
sviluppo  nell'area  della  sicurezza  nazionale,  nelle  more  della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31  dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle  quote  relative  ai
finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dalla  presente  disposizione,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.