Art. 11 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, sono eseguite le operazioni d'asta, tramite l'intervento  di
un  rappresentante  della  Banca  d'Italia,   il   quale,   ai   fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi   importi   in   ordine
decrescente di prezzo offerto. 
  Le operazioni di cui al comma  precedente  sono  effettuate,  anche
tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento  di  un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risulti, fra l'altro,  il  prezzo  di  aggiudicazione.
Tale prezzo e' reso noto mediante comunicato stampa. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ciascuno per le rispettive competenze,
possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta da remoto mediante
l'ausilio  di  strumenti  informatici,  sulla   base   di   modalita'
concordate dalle due istituzioni. 
  Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti  sulla  base
delle condizioni di  mercato  sono  escluse  dall'ufficiale  rogante,
unicamente  in  relazione  alla  valutazione  dei  prezzi   e   delle
quantita',  contenuti  nel   tabulato   derivante   dalla   procedura
automatica d'asta. 
  L'assegnazione dei titoli viene effettuata al prezzo  meno  elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. 
  Nel caso di offerte al prezzo  marginale  che  non  possano  essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.