Art. 7 
 
  Possono   partecipare   all'asta   gli   operatori   «specialisti»,
individuati  ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  ministeriale  n.
216/2009. 
  Possono altresi' partecipare gli «Aspiranti specialisti»  ai  sensi
degli articoli 5 e 6  del  decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11
novembre 2011. 
  Sia gli «Specialisti» che gli «Aspiranti  specialisti»  partecipano
in proprio e per conto terzi. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori «Specialisti» e gli operatori, notificati dal  MEF,
che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti,
per regolare la partecipazione alle aste tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria.