Art. 8 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento  dei  titoli
e' affidata alla Banca d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in  parola  sono  regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del  23  marzo  2004,  e
successive modifiche ed aggiornamenti. 
  Al fine di remunerare gli  operatori  «Specialisti»  ed  «Aspiranti
specialisti» per il servizio che svolgono di acquisto e distribuzione
dei titoli, nonche' di quotazione e scambio sul mercato secondario  e
per i rischi connessi a  queste  attivita',  sara'  riconosciuta  una
provvigione  di  collocamento   calcolata   sull'ammontare   nominale
sottoscritto, esclusivamente nelle aste di cui  al  titolo  II  (aste
ordinarie). Di conseguenza tali soggetti non potranno applicare alcun
onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. 
  Detta provvigione viene corrisposta trimestralmente, per il tramite
della Banca d'Italia, ed e' calcolata tenendo conto  delle  aste  che
regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base
di una quota di  sottoscrizione  pari  al  3%  dell'ammontare  totale
emesso in ogni singola asta ordinaria  o  sulla  base  dell'ammontare
effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota  .  Al  quarto
trimestre la provvigione viene corrisposta sulla base  dell'ammontare
effettivamente  sottoscritto  nelle  aste  che  regolano  nel   corso
dell'intero anno solare, fino a  un  massimo  del  5%  dell'ammontare
totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto gia'
corrisposto nei primi tre  trimestri.  La  misura  percentuale  delle
provvigioni  dovute  viene  definita  nei   rispettivi   decreti   di
emissione. Per la determinazione di tale misura,  si  fa  riferimento
alla vita residua dei titoli. 
  L'ammontare della provvigione e' scritturato, ad  ogni  cadenza  di
pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da
regolare» e fa carico ad appositi capitoli dello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.