((Art. 7 bis 
 
 
Reclutamento di personale per  il  Ministero  dell'economia  e  delle
                               finanze 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di  monitoraggio
degli interventi del PNRR,  nonche'  di  attuare  la  gestione  e  il
coordinamento  dello  stesso,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  in  deroga  alle
ordinarie procedure di mobilita', e,  conseguentemente,  ad  assumere
con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  per  le
esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero,  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione
organica, un contingente  di  personale  pari  a  centoquarantacinque
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del  comparto
Funzioni  centrali,  di  cui  cinquanta  unita'   da   assegnare   al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita'  al
Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle  finanze
e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione  generale,
del personale e dei  servizi,  e  un  contingente  di  settantacinque
unita' da  inquadrare  nell'Area  II,  posizione  economica  F2,  del
comparto  Funzioni  centrali,  da  assegnare  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture  del
Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei  progetti  del  PNRR,
nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di
analisi e monitoraggio degli effetti economici delle  misure  fiscali
e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione
ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza
delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un
posto di funzione dirigenziale di  livello  generale  di  consulenza,
studio e ricerca. 
  3. Per le attivita' indicate all'art. 8, comma  3,  in  aggiunta  a
quanto  previsto  dal  terzo  periodo  del  predetto  comma  3,  sono
istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione
dirigenziale di livello non  generale,  di  cui  tre  di  consulenza,
studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a
conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il
personale di livello dirigenziale non generale  di  cui  al  presente
comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo. 
  4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti
del Ministero dell'economia e delle finanze, presso  il  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi   e'
istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello  generale
di consulenza, studio e ricerca. 
  5.  Nell'ambito  delle  esigenze  anche  derivanti   dal   presente
articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attivita'
anche per la realizzazione dei progetti  di  trasformazione  digitale
del PNRR affidati alla medesima societa'  e  provvede,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con l'utilizzo degli utili  di  bilancio  conseguiti  e,  ove
necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per
le medesime finalita' la Sogei Spa e'  autorizzata,  previa  delibera
dell'assemblea degli  azionisti,  alla  costituzione  di  societa'  o
all'acquisto di partecipazioni. 
  6. Agli oneri derivanti dai  commi  1,  2,  3  e  4,  pari  a  euro
2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile  2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021, n. 76, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Per l'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 358, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
                «(Omissis). 
                358.  Le  entrate  derivanti  dal   riversamento   al
          bilancio dello Stato degli avanzi  di  gestione  conseguiti
          dalle  agenzie  fiscali,  ad  esclusione  dell'Agenzia  del
          demanio, tranne quelli destinati  alla  incentivazione  del
          personale, e dagli utili conseguiti a  decorrere  dall'anno
          2007 dalle societa' di cui all'articolo 59,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate
          per il potenziamento delle  strutture  dell'amministrazione
          finanziaria, con particolare riguardo a progetti  volti  al
          miglioramento della  qualita'  della  legislazione  e  alla
          semplificazione del  sistema  e  degli  adempimenti  per  i
          contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
          capitolo di  entrata  sono  riassegnate,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   ad   apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  per
          le politiche fiscali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi).- (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».