Art. 11 
 
            Incompatibilita' e principi di comportamento 
 
  1. Le persone munite di passaporto  diplomatico  o  di  servizio  e
notificate presso uno Stato estero, hanno l'obbligo di farne uso  nel
recarsi o nel risiedere nel predetto Stato. 
  2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non e' consentito
nell'esercizio di attivita' lavorative diverse da quella per la quale
e' stato rilasciato o per finalita'  non  conformi  al  principio  di
correttezza. 
  3. Ai titolari di passaporti diplomatici o di  servizio  rilasciati
ai sensi degli articoli  7,  8  e  9  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18,  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale  di  cui  al  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  del
18  settembre  2014,  n.  1600/1759.  In  caso  di  inosservanza,  il
Ministero puo' disporre il ritiro dei passaporti rilasciati. 
  4. Il passaporto diplomatico o di servizio  non  e'  rilasciato  ai
soggetti di cui agli articoli 7, 8 e  9  che  svolgono  in  Italia  o
all'estero  attivita'  professionali,  industriali,   commerciali   o
finanziarie, salvo che nei seguenti casi: 
    a)  l'attivita'  lavorativa  e'  consentita  in  applicazione  di
accordi bilaterali o della normativa locale; 
    b) l'attivita' lavorativa, svolta anche con modalita' a distanza,
non produce effetto nel Paese di notifica del dipendente.