Art. 11 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili 1. Gli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di prestiti obbligazionari subordinati convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento. 2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata alle seguenti condizioni, in conformita' della decisione della Commissione europea, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato: a) la durata e' di cinque anni, con riferimento alle societa' quotate, e di sei anni, con riferimento alle societa' non quotate; b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata: ======================================================= | |Secondo e terzo| Quarto e | | |Primo anno | anno | quinto anno |Sesto anno | +===========+===============+=============+===========+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps | +-----------+---------------+-------------+-----------+ Il tasso di interesse applicabile allo strumento determinato ai sensi del presente comma e' decurtato del valore dell'opzione di conversione incorporata nello strumento, come indicato dalla seguente tabella: ===================================================================== | Impresa | Primo | Secondo | Terzo | Quarto |Quinto |Sesto | | beneficiaria | anno | anno | anno | anno | anno | anno | +================+=======+==========+=======+========+=======+======+ |Quotata (5 anni)|250 bps| 300 bps |300 bps|420 bps |420 bps| - | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+ | Non quotata (6 | | | | | | 500 | | anni) |250 bps| 315 bps |315 bps|420 bps |420 bps| bps | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+ c) il prezzo di riferimento iniziale dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, o cinque giorni di mercato aperto successivi all'annuncio al mercato della richiesta di intervento; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b); il valore dell'impresa cosi' determinato e' decurtato di una percentuale pari al rapporto tra il valore risultante dal rapporto tra il valore nominale dello strumento, incluso qualsiasi importo sottoscritto da investitori terzi, e il valore di mercato dell'impresa, e 5; d) il numero delle azioni di nuova emissione della societa' che, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo 6, sono assegnate in conversione al Patrimonio Destinato e' pari al rapporto tra il valore nominale dello strumento e: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate su un mercato regolamentato, il 150 per cento del prezzo di riferimento iniziale; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, il 140 per cento del prezzo di riferimento iniziale; e) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili prevedono che: 1) al verificarsi di determinati eventi il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato dello strumento da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento ovvero mediante la consegna di un numero di azioni dell'emittente risultante dall'applicazione del rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il 95 per cento del prezzo teorico ex diritto delle azioni dell'emittente; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; 2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti a tale data; f) alla data di scadenza: 1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni. In caso di consegna delle azioni, qualora il valore nominale dello strumento incrementato del 5,26 per cento e' superiore al valore delle azioni da assegnare in conversione, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso, la differenza tra tali valori e' versata in denaro; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; g) il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' calcolato come segue: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di scadenza; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non e' anteriore di piu' di novanta giorni dalla data di scadenza; 3) in ogni caso, il valore delle azioni da assegnare in conversione e' decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso dello stesso; h) qualora un anno dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato (o meccanismi equipollenti); l'importo del dividendo straordinario: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 2, lettera c), n. 2, ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; i) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.