Art. 9 
 
           Condizioni economiche degli aumenti di capitale 
 
  1. La sottoscrizione di aumenti  di  capitale  e'  effettuata  alle
seguenti  condizioni  economiche,  come   eventualmente   specificate
ulteriormente  dal   Regolamento   del   Patrimonio   Destinato,   in
conformita' con la decisione della Commissione europea: 
    a) con riguardo alle societa' con azioni quotate  in  un  mercato
regolamentato, l'intervento del Patrimonio Destinato e'  inizialmente
effettuato ad un valore pari al minore tra  la  media  ponderata  dei
prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che  precedono  la
data della richiesta di intervento, nei quindici giorni che precedono
l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore,  e
nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della  richiesta  di
intervento; 
    b) per le societa' le cui azioni non sono quotate in  un  mercato
regolamentato,  sulla  base  del  valore  di   mercato   dell'impresa
richiedente come risultante  da  una  valutazione  effettuata  da  un
Esperto Indipendente; la  valutazione  dell'Esperto  Indipendente  si
basa su una vendor due  diligence  predisposta  dal  revisore  legale
dell'impresa richiedente,  se  presente,  ovvero  da  altri  soggetti
dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale,  ed  e'
effettuata applicando metodi comunemente applicati nella  prassi;  il
valore di mercato dell'impresa richiedente e'  approvato  dall'organo
amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo; 
    c) con riguardo sia  alle  societa'  con  azioni  quotate  in  un
mercato regolamentato, sia alle societa' non quotate,  sono  previste
modalita' idonee ad incrementare  progressivamente  la  remunerazione
dell'investimento al fine  di  incentivare  il  riacquisto  da  parte
dell'impresa  beneficiaria;  l'aumento   della   remunerazione   puo'
consistere, a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di
azioni supplementari al Patrimonio Destinato: 
      1) quattro anni dopo l'esecuzione del conferimento, cinque  nel
caso di societa' non quotate, se  la  partecipazione  del  Patrimonio
Destinato non si e' ridotta di almeno il 40 per cento, sono  previsti
meccanismi di incremento della  remunerazione  dell'investimento  del
Patrimonio Destinato in misura pari al 10 per cento  della  quota  da
esso ancora detenuta; 
      2) sei anni dopo l'esecuzione del conferimento, sette nel  caso
di  societa'  non  quotate,  se  la  partecipazione  del   Patrimonio
Destinato  non  e'  stata  integralmente  dismessa,   sono   previsti
meccanismi di incremento della  remunerazione  dell'investimento  del
Patrimonio Destinato in misura pari ad  un  ulteriore  10  per  cento
della quota da esso ancora detenuta. 
  2. Qualora i meccanismi di incremento della remunerazione  previsti
al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), siano regolati  in  contanti,
ad esempio mediante distribuzione di un  dividendo  straordinario  in
favore del solo Patrimonio Destinato, e dunque con modalita'  diverse
dall'assegnazione  in  favore  del  Patrimonio  Destinato  di  azioni
supplementari,  il  valore  dell'incremento  e'  calcolato  ai  sensi
dell'articolo 13. 
  3. I meccanismi di incremento della  remunerazione  sopra  indicati
non si applicano nel caso di  interventi  effettuati  dal  Patrimonio
Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato  regolamentato
in cui vi e' gia' una partecipazione  pubblica,  in  presenza  di  un
contestuale co-investimento da parte di altri investitori  effettuato
alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e  in  misura  almeno
pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.