Art. 7 
 
                         Esecuzione dei test 
 
  1. Concluse le attivita' preliminari di cui all'articolo 6, il CVCN
o i CV comunicano l'avvio dei test al soggetto incluso nel  perimetro
e al fornitore. I test si  concludono  entro  i  termini  individuati
dall'articolo 4, comma 5. 
  2. Con la  comunicazione  di  cui  al  comma  1  il  CVCN  o  i  CV
specificano le modalita'  di  collaborazione  dei  fornitori  durante
l'esecuzione delle prove. 
  3. I test sono eseguiti presso i laboratori del CVCN, dei CV e  dei
LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da  personale  del  CVCN,
dei CV e dei LAP presso  il  fornitore  o  il  soggetto  incluso  nel
perimetro. 
  4. I test sono effettuati secondo le  metodologie  predisposte  dal
CVCN di cui dall'articolo 4, comma  8,  assicurando  il  rispetto  di
quanto previsto all'articolo 4, comma 9. I CV e i LAP sono  tenuti  a
non divulgare tali metodologie. 
  5. Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nel caso in cui si  verifichi  un  malfunzionamento  dell'oggetto  di
valutazione o dell'ambiente di test  predisposto  dal  fornitore  che
renda impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN  o  i
CV comunicano tempestivamente  al  soggetto  incluso  nel  perimetro,
informando anche il fornitore, i motivi che ostano  al  proseguimento
dei test. Entro il termine di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione,  il  fornitore  puo'   provvedere   a   risolvere   il
malfunzionamento. La predetta comunicazione sospende i termini di cui
all'articolo 4, comma 5, che iniziano nuovamente  a  decorrere  dalla
data di soluzione del malfunzionamento verificata dal CVCN o dai  CV.
In caso di eventuale mancata soluzione entro il termine, il CVCN o  i
CV comunicano al  soggetto  incluso  nel  perimetro  e  al  fornitore
l'impossibilita' di proseguire l'esecuzione dei test e concludono  il
procedimento indicando la motivazione. 
  6. Il CVCN, i CV e i LAP redigono un rapporto di  prova  nel  quale
sono indicati in dettaglio l'ambiente di test, le prove eseguite ed i
relativi esiti. 
  7. I LAP,  eventualmente  incaricati  per  l'esecuzione  dei  test,
trasmettono  il  rapporto  di  prova  al  CVCN  entro  sette   giorni
lavorativi dalla scadenza dei termini per l'esecuzione dei test. 
  8. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP e  si  verifichi  un
malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di  test
predisposto dal fornitore, lo stesso LAP informa  tempestivamente  il
CVCN che procede ai sensi del comma 5. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  10-bis,  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei  motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          sospende i termini di  conclusione  dei  procedimenti,  che
          ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza  delle  stesse,  dalla
          scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
          istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
          mancato accoglimento il  responsabile  del  procedimento  o
          l'autorita' competente sono tenuti  a  dare  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,
          se ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono
          conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento  in
          giudizio del provvedimento cosi' adottato,  nell'esercitare
          nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
          per  la  prima  volta  motivi   ostativi   gia'   emergenti
          dall'istruttoria   del    provvedimento    annullato.    Le
          disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
          previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
          parte e  gestiti  dagli  enti  previdenziali.  Non  possono
          essere addotti tra i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
          della   domanda   inadempienze   o   ritardi   attribuibili
          all'amministrazione.».