Art. 4 
 
                 Notifica volontaria degli incidenti 
 
  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 3, i  soggetti  inclusi
nel perimetro possono notificare, su base volontaria, gli  incidenti,
relativi ai beni ICT, non indicati nelle tabelle di cui  all'allegato
A, ovvero gli incidenti, indicati nelle tabelle di  cui  all'allegato
A, relativi a reti, sistemi  informativi  e  servizi  informatici  di
propria pertinenza diversi dai beni ICT. La  notifica  e'  effettuata
tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi  i
requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto
legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT
italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano. 
  2. Le notifiche volontarie sono  trattate  dal  CSIRT  italiano  in
subordine a  quelle  obbligatorie  e  qualora  tale  trattamento  non
costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. 
  3. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto  di  imporre  al
soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto
se non avesse effettuato tale notifica. 
  4. I soggetti inclusi nel perimetro  assicurano  che  dell'avvenuta
notifica sia fornita notizia all'articolazione per  l'implementazione
del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza  di  cui
alla  sottocategoria  2.1.4  (ID.AM-6)   dell'allegato   B,   ed   in
particolare  all'incaricato  e  al  referente  tecnico  di  cui  alla
medesima sottocategoria.