Art. 7 
 
       Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione 
 
  1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione  puo'  essere
presentata: 
    a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a),
secondo  quanto  stabilito  ai  sensi  delle  disposizioni  di  legge
applicabili  per  l'autorizzazione  o  l'iscrizione,   salvo   quanto
previsto dall'articolo 9; 
    b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere  b)
e c), da operatori del settore FinTech; 
    c) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera d),
dai soggetti ivi indicati. 
  2. Gli esponenti dei promotori che non  sono  soggetti  vigilati  o
regolamentati da almeno un'autorita' di vigilanza  sono  in  possesso
dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di  correttezza  previsti
dagli articoli 3, 4 e 5 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 23 novembre 2020, n.  169,  o  da  altro  atto  che  lo
sostituisca. 
  3. Le richieste per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1,
lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da piu'
soggetti richiedenti. 
  4. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito: 
    a) ai soggetti sottoposti a procedure  di  sovraindebitamento  in
base alla normativa  a  essi  applicabile.  Non  possono  partecipare
altresi'  gli  imprenditori  commerciali  sottoposti,  in  base  alla
normativa  a  essi  applicabile,  a  procedura   concorsuale   o   di
risanamento, ne' gli imprenditori commerciali in forma collettiva  in
stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile; 
    b)  agli  imprenditori  commerciali,  tenuti  sulla  base   della
normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove  non  siano
stati approvati e depositati nel Registro  delle  imprese  i  bilanci
degli  ultimi  cinque  esercizi  o,  se  costituite  in  un   termine
inferiore, dalla costituzione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3,  4  e  5  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
          novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di  requisiti
          e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli
          esponenti  aziendali  delle  banche,   degli   intermediari
          finanziari,  dei  confidi,   degli   istituti   di   moneta
          elettronica, degli istituti di pagamento e dei  sistemi  di
          garanzia  dei  depositanti),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020: 
                «Art. 3 (Requisiti di onorabilita' degli  esponenti).
          ‑ 1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: 
                  a) si  trovano  in  stato  di  interdizione  legale
          ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382
          del codice civile; 
                  b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 
                    1) a pena detentiva per un reato  previsto  dalle
          disposizioni  in   materia   societaria   e   fallimentare,
          bancaria,  finanziaria,   assicurativa,   di   servizi   di
          pagamento,  antiriciclaggio,  di   intermediari   abilitati
          all'esercizio dei servizi di investimento e delle  gestioni
          collettive del risparmio, di mercati e gestione  accentrata
          di strumenti finanziari, di appello al pubblico  risparmio,
          di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli  270-bis,   270-ter,   270-quater,   270-quater.1,
          270-quinquies,      270-quinquies.1,       270-quinquies.2,
          270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,  418,  640  del  codice
          penale; 
                    2) alla reclusione, per un tempo non inferiore  a
          un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione,
          contro la fede pubblica, contro il patrimonio,  in  materia
          tributaria; 
                    3) alla reclusione per un tempo non  inferiore  a
          due anni per un qualunque delitto non colposo; 
                  c) sono stati sottoposti a  misure  di  prevenzione
          disposte dall'autorita' giudiziaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni; 
                  d)  all'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   si
          trovano in stato di interdizione  temporanea  dagli  uffici
          direttivi delle persone giuridiche e delle  imprese  ovvero
          di interdizione temporanea o permanente  dallo  svolgimento
          di funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  ai
          sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del testo unico  bancario
          e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della
          finanza,  o  in  una  delle  situazioni  di  cui   all'art.
          187-quater del testo unico della finanza. 
                2. Non possono essere ricoperti incarichi  da  coloro
          ai quali sia stata applicata  con  sentenza  definitiva  su
          richiesta  delle  parti  ovvero  a  seguito   di   giudizio
          abbreviato una delle pene previste: 
                  a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il  caso
          dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma  2,
          del codice di procedura penale; 
                  b) dal comma 1, lettera b), numero 2  e  numero  3,
          nella  durata  in   essi   specificata,   salvo   il   caso
          dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma  2,
          del codice di procedura penale. 
                3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in
          tutto o in parte  da  ordinamenti  stranieri,  la  verifica
          dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1  e
          2  e'  effettuata  sulla  base  di   una   valutazione   di
          equivalenza sostanziale. 
                4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c)  e  al
          comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e
          della revoca della sentenza per  abolizione  del  reato  ai
          sensi dell'art. 673,  comma  1,  del  codice  di  procedura
          penale.». 
                «Art. 4 (Criteri di correttezza degli esponenti).  1.
          In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
          3, gli esponenti soddisfano criteri  di  correttezza  nelle
          condotte personali e professionali pregresse. 
                2. Sono presi in considerazione a questi fini: 
                  a) condanne penali irrogate con sentenze anche  non
          definitive, sentenze anche non definitive che applicano  la
          pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di  giudizio
          abbreviato,  decreti  penali  di  condanna,  ancorche'  non
          divenuti  irrevocabili,  e   misure   cautelari   personali
          relative a un reato previsto dalle disposizioni in  materia
          societaria   e   fallimentare,    bancaria,    finanziaria,
          assicurativa,  di   servizi   di   pagamento,   di   usura,
          antiriciclaggio,  tributaria,  di  intermediari   abilitati
          all'esercizio dei servizi di investimento e delle  gestioni
          collettive del risparmio, di mercati e gestione  accentrata
          di strumenti finanziari, di appello al pubblico  risparmio,
          di emittenti nonche' per uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli  270-bis,   270-ter,   270-quater,   270-quater.1,
          270-quinquies,      270-quinquies.1,       270-quinquies.2,
          270-sexies, 416, 416-bis,  416-ter,  418,  640  del  codice
          penale; 
                  b) condanne penali irrogate con sentenze anche  non
          definitive, sentenze anche non definitive che applicano  la
          pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di  giudizio
          abbreviato,  decreti  penali  di  condanna,  ancorche'  non
          divenuti  irrevocabili,  e   misure   cautelari   personali
          relative a delitti diversi da quelli di  cui  alla  lettera
          a); applicazione, anche in via provvisoria,  di  una  delle
          misure di prevenzione disposte  dall'autorita'  giudiziaria
          ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
                  c) sentenze definitive di condanna al  risarcimento
          dei danni per atti compiuti nello svolgimento di  incarichi
          in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei
          mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei  servizi
          di  pagamento;   sentenze   definitive   di   condanna   al
          risarcimento     dei     danni     per      responsabilita'
          amministrativo-contabile; 
                  d) sanzioni amministrative  irrogate  all'esponente
          per  violazioni  della  normativa  in  materia  societaria,
          bancaria,     finanziaria,     mobiliare,     assicurativa,
          antiriciclaggio e delle norme in materia di  mercati  e  di
          strumenti di pagamento; 
                  e) provvedimenti di decadenza o cautelari  disposti
          dalle autorita' di vigilanza o  su  istanza  delle  stesse;
          provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli
          53 - bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e),
          108, comma  3,  lettera  d-bis),  114-quinquies,  comma  3,
          lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera  d-bis),
          del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma  2-bis,
          e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; 
                  f) svolgimento di incarichi  in  soggetti  operanti
          nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori
          mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui  sia
          stata irrogata  una  sanzione  amministrativa,  ovvero  una
          sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231; 
                  g) svolgimento di incarichi in  imprese  che  siano
          state   sottoposte   ad   amministrazione    straordinaria,
          procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione  coatta
          amministrativa, rimozione collettiva dei  componenti  degli
          organi   di    amministrazione    e    controllo,    revoca
          dell'autorizzazione ai sensi dell'art.  113-ter  del  testo
          unico bancario, cancellazione ai sensi  dell'art.  112-bis,
          comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure
          equiparate; 
                  h) sospensione o radiazione da albi,  cancellazione
          (adottata  a  titolo  di  provvedimento  disciplinare)   da
          elenchi e ordini  professionali  irrogate  dalle  autorita'
          competenti sugli ordini professionali medesimi;  misure  di
          revoca per giusta causa dagli incarichi assunti  in  organi
          di direzione, amministrazione e controllo; misure  analoghe
          adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione
          di albi ed elenchi; 
              i)  valutazione  negativa  da  parte  di   un'autorita'
          amministrativa  in  merito   all'idoneita'   dell'esponente
          nell'ambito  di  procedimenti  di  autorizzazione  previsti
          dalle  disposizioni  in   materia   societaria,   bancaria,
          finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
          materia di mercati e di servizi di pagamento; 
                  l) indagini e procedimenti penali in corso relativi
          ai reati di cui alle lettere a) e b); 
                  m)   le   informazioni   negative    sull'esponente
          contenute nella Centrale  dei  Rischi  istituita  ai  sensi
          dell'art. 53 del testo  unico  bancario;  per  informazioni
          negative si intendono quelle, relative all'esponente  anche
          quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti  ai
          fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art.  125,
          comma 3, del medesimo testo unico. 
                3. Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in
          tutto o in parte  da  ordinamenti  stranieri,  la  verifica
          della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2  e'
          effettuata sulla base di  una  valutazione  di  equivalenza
          sostanziale.». 
                «Art.  5  (Valutazione  della  correttezza).  1.   Il
          verificarsi  di  una  o  piu'  delle  situazioni   indicate
          nell'art.  4  non  comporta  automaticamente  l'inidoneita'
          dell'esponente,  ma  richiede  una  valutazione  da   parte
          dell'organo competente. La valutazione e'  condotta  avendo
          riguardo ai principi di sana e  prudente  gestione  nonche'
          alla salvaguardia della reputazione  della  banca  e  della
          fiducia del pubblico. 
                2. La valutazione e' condotta in base ad uno  o  piu'
          dei seguenti parametri, ove pertinenti: 
                  a)  oggettiva  gravita'  dei   fatti   commessi   o
          contestati, con particolare riguardo all'entita' del  danno
          cagionato al bene giuridico  tutelato,  alla  potenzialita'
          lesiva della  condotta  od  omissione,  alla  durata  della
          violazione, alle  eventuali  conseguenze  sistemiche  della
          violazione; 
                  b) frequenza  dei  comportamenti,  con  particolare
          riguardo alla ripetizione  di  comportamenti  della  stessa
          indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi; 
                  c) fase  del  procedimento  di  impugnazione  della
          sanzione amministrativa; 
                  d) fase e grado del procedimento penale; 
                  e) tipologia e  importo  della  sanzione  irrogata,
          valutati secondo criteri di proporzionalita',  che  tengano
          conto tra l'altro della graduazione  della  sanzione  anche
          sulla base della capacita' finanziaria della banca; 
                  f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del
          fatto o della condotta rilevante e la delibera  di  nomina.
          Di regola  si  tiene  conto  dei  fatti  accaduti  o  delle
          condotte tenute non piu' di dieci anni prima della  nomina;
          nel caso in cui il fatto  o  la  condotta  rilevante  siano
          avvenuti piu' di dieci anni  prima,  essi  dovranno  essere
          tenuti in considerazione solo se particolarmente  gravi  o,
          in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente  qualificate
          per le quali  la  sana  e  prudente  gestione  della  banca
          potrebbe venirne inficiata; 
                  g) livello di cooperazione con l'organo  competente
          e con l'autorita' di vigilanza; 
                  h) eventuali condotte riparatorie poste  in  essere
          dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della
          violazione, anche successive all'adozione  della  condanna,
          della  sanzione  o  comunque  di  uno   dei   provvedimenti
          richiamati all'art. 4, comma 2; 
                  i) grado  di  responsabilita'  del  soggetto  nella
          violazione, con particolare riguardo all'effettivo  assetto
          dei poteri nell'ambito della banca, societa' o ente  presso
          cui l'incarico e' rivestito,  alle  condotte  concretamente
          tenute, alla durata dell'incarico ricoperto; 
                  l) ragioni del provvedimento adottato da  organismi
          o autorita' amministrativa; 
                  m) pertinenza e  connessione  delle  condotte,  dei
          comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario,
          mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento,  nonche'
          in  materia  di   antiriciclaggio   e   finanziamento   del
          terrorismo. 
                3. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2,  lettera  f),
          la sanzione irrogata e' presa  in  considerazione  solo  se
          sussistono  elementi  oggettivi  idonei  a  comprovare   il
          contributo individuale e  specifico  fornito  dal  soggetto
          nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni  caso,  non
          sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al
          minimo edittale. 
                4. Il caso previsto dall'art. 4, comma 2, lettera g),
          rileva solo  se  sussistono  elementi  oggettivi  idonei  a
          comprovare il contributo individuale  e  specifico  fornito
          dal soggetto  ai  fatti  che  hanno  determinato  la  crisi
          dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata  del
          periodo  di  svolgimento  delle  funzioni  dell'interessato
          presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra
          lo   svolgimento   delle   funzioni   e   l'adozione    dei
          provvedimenti menzionati all'art. 4, comma 2, lettera g). 
                5. Il criterio  di  correttezza  non  e'  soddisfatto
          quando una o piu' delle  situazioni  indicate  nell'art.  4
          delineano  un  quadro  grave,  preciso  e  concordante   su
          condotte che si pongono  in  contrasto  con  gli  obiettivi
          indicati al comma 1.».