Art. 7 Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione 1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione puo' essere presentata: a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo quanto stabilito ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per l'autorizzazione o l'iscrizione, salvo quanto previsto dall'articolo 9; b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech; c) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera d), dai soggetti ivi indicati. 2. Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorita' di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, o da altro atto che lo sostituisca. 3. Le richieste per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da piu' soggetti richiedenti. 4. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito: a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla normativa a essi applicabile. Non possono partecipare altresi' gli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla normativa a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento, ne' gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile; b) agli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020: «Art. 3 (Requisiti di onorabilita' degli esponenti). ‑ 1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del testo unico della finanza. 2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste: a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. 4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.». «Art. 4 (Criteri di correttezza degli esponenti). 1. In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. 2. Sono presi in considerazione a questi fini: a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilita' amministrativo-contabile; d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorita' di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53 - bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate; h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorita' competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; i) valutazione negativa da parte di un'autorita' amministrativa in merito all'idoneita' dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento; l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b); m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del medesimo testo unico. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.». «Art. 5 (Valutazione della correttezza). 1. Il verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate nell'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneita' dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione e' condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonche' alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. 2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu' dei seguenti parametri, ove pertinenti: a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita' lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione; b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi; c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; d) fase e grado del procedimento penale; e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacita' finanziaria della banca; f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorita' di vigilanza; h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'art. 4, comma 2; i) grado di responsabilita' del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, societa' o ente presso cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto; l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorita' amministrativa; m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonche' in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. 3. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale. 4. Il caso previsto dall'art. 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'art. 4, comma 2, lettera g). 5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto quando una o piu' delle situazioni indicate nell'art. 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.».