Art. 12 
 
                        Trasmissione dei dati 
 
  1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, con  modalita'
telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  societa'   benefit
ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito  concesso,
nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche  parziali,  disposte
ai sensi dell'art. 14. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al  Ministero,  con  modalita'
telematiche e  secondo  termini  definiti  d'intesa,  l'elenco  delle
societa' benefit che hanno utilizzato  in  compensazione  il  credito
d'imposta, con i relativi importi.