Art. 4 Risorse finanziarie 1. Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta di cui all'art. 38-ter, comma 1, del decreto rilancio sono pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto degli oneri di gestione di cui all'art. 3, comma 3, sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L'attuazione dell'intervento di cui al presente Capo e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie sulla predetta contabilita' speciale.