Art. 8 
 
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
  e disposizioni in materia di errori contabili. 
 
  1. All'articolo 83, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «diversi dalle  micro-imprese  di  cui  all'articolo
2435-ter del codice civile,  che»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice
civile che non hanno optato per la redazione del  bilancio  in  forma
ordinaria, i quali»; 
    b) sono aggiunti in  fine  i  seguenti  periodi:  «I  criteri  di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito  del  processo
di correzione degli errori  contabili.  La  disposizione  di  cui  al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della  dichiarazione
integrativa  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 
  ((1-bis.  Le  poste  contabilizzate  a  seguito  del  processo   di
correzione degli errori contabili effettuato ai  sensi  dell'articolo
83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma  1,
lettera  b),  del  presente  articolo,   rilevano   anche   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  Il  primo  periodo
del presente comma non si applica ai componenti negativi  del  valore
della produzione netta per i quali  e'  scaduto  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione integrativa prevista  dall'articolo
2, comma 8, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.)) 
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano a partire
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  83  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 83(Determinazione del reddito complessivo). -  1.
          Il reddito complessivo e' determinato apportando  all'utile
          o alla perdita risultante  dal  conto  economico,  relativo
          all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta,  le  variazioni
          in aumento o in  diminuzione  conseguenti  all'applicazione
          dei criteri stabiliti nelle successive  disposizioni  della
          presente sezione. In caso di  attivita'  che  fruiscono  di
          regimi di parziale o totale detassazione  del  reddito,  le
          relative perdite fiscali assumono  rilevanza  nella  stessa
          misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
          Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio  2002,  anche  nella  formulazione  derivante  dalla
          procedura  prevista  dall'articolo  4,  comma  7-ter,   del
          decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  e  per  i
          soggetti, diversi dalle micro-imprese di  cui  all'articolo
          2435-ter del codice civile che  non  hanno  optato  per  la
          redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono
          il bilancio in conformita'  alle  disposizioni  del  codice
          civile, valgono, anche  in  deroga  alle  disposizioni  dei
          successivi articoli della presente sezione,  i  criteri  di
          qualificazione, imputazione temporale e classificazione  in
          bilancio previsti  dai  rispettivi  principi  contabili.  I
          criteri di imputazione temporale di cui  al  terzo  periodo
          valgono ai fini  fiscali  anche  in  relazione  alle  poste
          contabilizzate a seguito del processo di  correzione  degli
          errori contabili. La disposizione di cui al quarto  periodo
          non si applica ai componenti  negativi  di  reddito  per  i
          quali e' scaduto il  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2,  comma  8,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322. 
              1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi  dalle
          micro-imprese  di  cui  all'articolo  2435-ter  del  codice
          civile,  che  redigono  il  bilancio  in  conformita'  alle
          disposizioni del codice civile,  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le  disposizioni  emanate  in  attuazione  del
          comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244, e del  comma  7-quater  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.». 
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   22   luglio   1998,   n.322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P. ). - 1. Le persone fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero  in  via  telematica  entro  il  30  novembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta. 
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
              3-bis.  I  modelli  di   dichiarazione,   le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 
              4. - 5. 
              6. Per gli interessi e gli altri  proventi  di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per  le  vincite
          di cui all'articolo 30, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui
          al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Ferma restando in  ogni  caso  l'applicabilita'  della
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo  per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
              8-ter. Le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
              9. I termini di presentazione della  dichiarazione  che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.».