Art. 4 
 
                Modalita' di esercizio della facolta' 
 
  1.  Ai  fini  della  redazione  del  bilancio  o  della   relazione
semestrale, l'impresa che si avvale della facolta'  di  cui  all'art.
45,  comma  3-octies  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.   73,
convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
finanziari,  potra'  essere  prorogata  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, valuta i titoli non durevoli  in  base
al loro valore di iscrizione, come  risultante  dall'ultimo  bilancio
annuale regolarmente approvato o,  per  i  titoli  non  presenti  nel
portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. 
  2. La facolta'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in
relazione a singoli titoli il cui valore  di  mercato  alla  data  di
riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli
non presenti nel portafoglio al costo d'acquisizione. 
  3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio  della
facolta' di cui al comma 1 in sede di approvazione  del  progetto  di
bilancio o  della  relazione  semestrale  anche  sulla  base  di  una
relazione sottoscritta dai responsabili della  funzione  di  gestione
dei rischi e  della  funzione  attuariale.  Per  le  imprese  di  cui
all'art. 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n.  58,  la  relazione  e'  preventivamente  trasmessa  al  dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
  4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione  dei
rischi e della funzione  attuariale  si  attesta  la  coerenza  delle
valutazioni dei titoli non durevoli con la  struttura  degli  impegni
finanziari  in  essere  e  le  scadenze  dei  relativi  esborsi,  con
particolare  riguardo  al  portafoglio  assicurativo.  A   tal   fine
l'impresa  elabora  una  situazione  dei  flussi  di  cassa   attesi,
utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche  l'impatto  di  scenari
stressati sulla posizione di liquidita'. 
  5. La relazione di cui  al  comma  4  e'  trasmessa  all'organo  di
controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del  codice
civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11
del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. 
  6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile
della remunerazione a favore  dell'organo  amministrativo,  dell'alta
direzione, delle funzioni  fondamentali  e  del  personale  rilevante
dell'impresa, cosi' come definiti dalle  disposizioni  di  attuazione
dell'art. 30 del codice, si considerano i risultati reddituali  prima
dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1. 
  7. L'impresa, con riferimento ai titoli per  i  quali  esercita  la
facolta' di cui al comma 1, riporta  nella  nota  integrativa  o  nel
commento alla relazione semestrale: 
    a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione  degli
stessi (parte A, punto i) della nota integrativa  e  punto  h)  delle
«Informazioni   sulla   gestione»   del   commento   alla   relazione
semestrale); 
    b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento  con
il   relativo   valore   desumibile   dall'andamento   dei    mercati
distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto
2.3.1 della nota integrativa e punto  q)  delle  «Informazioni  sulla
gestione» del commento alla relazione semestrale); 
    c) gli effetti dell'esercizio della facolta' sull'utile (parte B,
sezione 22, punto 22.4  della  nota  integrativa  e  punto  q)  delle
«Informazioni   sulla   gestione»   del   commento   alla   relazione
semestrale). 
  8. L'impresa che ha esercitato la facolta' di cui al comma 1 a  una
determinata data  di  riferimento,  riporta  nella  nota  integrativa
(parte B, sezione 22,  punto  22.4  della  nota  integrativa)  o  nel
commento alla relazione  semestrale  (punto  q)  delle  «Informazioni
sulla gestione» del commento alla relazione semestrale) relativi alla
prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti: 
    a) dall'eventuale cessione dei  titoli  nel  corso  del  semestre
successivo alla data di riferimento; 
    b)  dalla  valutazione  dei  titoli  alla  data  di   riferimento
successiva.