Art. 4 Modalita' di esercizio della facolta' 1. Ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, l'impresa che si avvale della facolta' di cui all'art. 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potra' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio al costo d'acquisizione. 3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'art. 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione e' preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidita'. 5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008. 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, cosi' come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 30 del codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1. 7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale: a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto i) della nota integrativa e punto h) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale); b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale); c) gli effetti dell'esercizio della facolta' sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale). 8. L'impresa che ha esercitato la facolta' di cui al comma 1 a una determinata data di riferimento, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto q) delle «Informazioni sulla gestione» del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti: a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento; b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.