Art. 5 
 
                        Riserva indisponibile 
 
  1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4,  comma  1,
destina a riserva indisponibile  utili  di  ammontare  corrispondente
alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non
presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo  d'acquisizione
e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del
relativo onere fiscale. 
  2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di  utili  o  le  altre
riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la
riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1,
l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi. 
  3.  L'impresa  indica  in  nota  integrativa  (parte  C,  punto  1)
l'ammontare della  riserva  indisponibile  di  utili,  al  netto  del
relativo onere fiscale, distintamente per  la  gestione  danni  e  la
gestione vita, evidenziandone la parte che impegna  gli  utili  degli
esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili  di  esercizi
successivi. 
  4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto  della
mancata svalutazione sui dati e  le  informazioni  fornite,  ai  fini
della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria  e  del
risultato economico dell'esercizio. 
  5. L'organo amministrativo valuta la compatibilita'  dell'esercizio
della  facolta'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  con  la  posizione
patrimoniale ed economica dell'impresa, con  particolare  riferimento
al caso in cui utili degli esercizi successivi  sono  destinati  alla
riserva indisponibile. 
  6.  L'impresa  indica  nel  commento  alla   relazione   semestrale
l'ammontare della differenza  tra  i  valori  iscritti  in  relazione
semestrale dei titoli per i quali la  facolta'  e'  esercitata  ed  i
valori di mercato rilevati alla data di  riferimento,  al  netto  del
relativo onere fiscale.