Art. 5 Riserva indisponibile 1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. 2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi. 3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi. 4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 5. L'organo amministrativo valuta la compatibilita' dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile. 6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facolta' e' esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.