Art. 6 
 
                       Comunicazioni all'IVASS 
 
  1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facolta'  di  cui
all'art. 4,  comma  1,  entro  quindici  giorni  dall'adozione  della
delibera dell'organo amministrativo  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
specificando le  informazioni  indicate  all'  art.  4,  comma  7,  e
all'art. 5, commi 3 e 6. 
  2.  L'impresa  comunica  tempestivamente  all'IVASS  la  cessazione
dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 4.