Art. 7 
 
                Corrispettivo dell'incaricato esterno 
 
  1. Il corrispettivo per l'incarico conferito all'incaricato esterno
e' determinato, secondo criteri di mercato, in modo da  garantire  la
qualita' e l'affidabilita' delle attivita' di mystery shopping e  non
puo' essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.