Art. 7 Corrispettivo dell'incaricato esterno 1. Il corrispettivo per l'incarico conferito all'incaricato esterno e' determinato, secondo criteri di mercato, in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' delle attivita' di mystery shopping e non puo' essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.