Art. 4 
 
              Principi generali per la regolamentazione 
 
  1. L'IVASS, valutata la necessita' di intervenire  attraverso  atti
di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua  i
relativi destinatari, effettua  un'analisi  sulle  conseguenze  della
regolamentazione  e  mette  in  atto  procedure   di   consultazione,
motivando  le  scelte  di  regolazione  e  di  vigilanza  effettuate.
Nell'attivita' di regolazione l'IVASS tiene conto  del  principio  di
proporzionalita',  inteso  come  criterio  di  esercizio  del  potere
adeguato al raggiungimento del fine con il  minore  sacrificio  degli
interessi dei destinatari. 
  2. Nel caso in cui l'adozione  degli  atti  di  regolazione  derivi
dall'obbligo di  dare  attuazione  a  disposizioni  europee  o  della
legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui  al
comma 1, puo' motivare le scelte di regolazione  facendo  riferimento
agli  orientamenti   emersi   ed   ai   lavori   condotti   in   sede
internazionale, europea o nazionale.