Art. 4 Principi generali per la regolamentazione 1. L'IVASS, valutata la necessita' di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attivita' di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. 2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni europee o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, puo' motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, europea o nazionale.