Art. 21 
 
Utilizzo di  economie  degli  investimenti  del  Piano  nazionale  di
                        ripresa e resilienza 
 
  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo  delle  economie
di progetto e delle risorse disponibili per  la  compensazione  degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi  dei  materiali  necessari
alla realizzazione delle opere,  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e  componenti  del
Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito  alle  procedure
di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti  Bandiera  di
cui all'articolo  33,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n.  233,  proposti  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano  all'interno  delle  stesse  missioni  e
componenti del Piano, in coerenza con le relative  condizionalita'  e
previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi  e
obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui
all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e
con allocazione nelle aree territoriali alle  quali  le  risorse  non
assegnate  erano  originariamente  destinate,  salve  le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza. 
  2. Alla realizzazione dei Progetti  Bandiera  di  cui  al  comma  1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, programmazione 2021/2027, di cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.