Art. 6 
 
                           Uso della Carta 
 
  1. La Carta e'  utilizzabile,  entro  e  non  oltre  il  30  aprile
dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e
gli esercizi di cui all'articolo 7. 
  2.  La  Carta  e'  usata  attraverso  buoni  di  spesa,  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'  individuale  e
nominativo e puo' essere  speso  esclusivamente  dal  titolare  della
Carta, previo controllo dell'identita'  da  parte  dell'esercente  da
condursi nel rispetto dei  principi  di  correttezza,  trasparenza  e
minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1,  lett.  a)  e  c),  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016. 
  3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i
dati richiesti sulla piattaforma elettronica  o  su  eventuali  altre
applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono  altresi'
essere stampati. 
  4.  L'accettazione  del  buono  di  spesa  da  parte  dei  soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 7  determina  la  riduzione,  pari
all'importo del buono di spesa medesimo, del credito  disponibile  in
capo al beneficiario. 
  5. I buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non  determinano
variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda  nelle
          note alle premesse.