Art. 10 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art.  15,  il  soggetto
gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui  all'allegato
2, secondo i criteri di selezione di cui  al  comma  2.  In  caso  di
parita' di punteggio, si applica il criterio cronologico  della  data
di presentazione della domanda. 
  2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma
la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un
punteggio massimo  di  cento  punti  a  ciascun  progetto,  assegnato
secondo i seguenti criteri: 
    a) fino a sessanta punti sulla  base  dell'offerta  di  riduzione
percentuale del contributo massimo concedibile per  il  progetto,  da
assegnare sulla base della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      1) Roff  :  e'  la  percentuale  di  riduzione  del  contributo
concedibile offerta dall'impresa richiedente; 
      2) Rmax : e' la percentuale di riduzione massima registrata nel
bando relativo all'ambito di riferimento; 
    b) fino a venti punti  sulla  base  della  diffusione  a  livello
comunale, da assegnare secondo la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      1) Ci : e' il  numero  di  comuni  nei  quali  e'  prevista  la
realizzazione di almeno una infrastruttura di ricarica; 
      2) Ctot : e'  il  numero  di  comuni  presenti  nell'ambito  in
riferimento al quale e' presentato il progetto; 
    c)  fino  a   venti punti   sulla   base   della   localizzazione
dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
      1) Spe PUMS : e' il numero di stazioni di  ricarica  realizzate
in  parcheggi  esistenti  identificati  come  aree  strategiche  o  a
vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilita' sostenibile  e
relativa pianificazione di settore (PUMS) qualora adottato dal comune
ovvero dalla citta' metropolitana sul cui territorio viene realizzato
l'intervento; 
      2) Spe : e' il numero di stazioni di ricarica realizzate presso
parcheggi esistenti; 
      3) Src : e' il numero di stazioni di ricarica realizzate presso
stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali; 
      4) Stot : e' il numero totale di stazioni di ricarica  previste
per l'ambito di  cui  all'allegato  2  in  riferimento  al  quale  e'
presentato il progetto. 
  3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite  di  cui
all'art. 8,  comma  2,  il  soggetto  gestore  comunica  ai  soggetti
beneficiari il superamento del limite ivi  previsto,  invitandoli  ad
indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.
15,  l'ambito  o  gli  ambiti   regionali   di   cui   risulterebbero
aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del  rispetto  del
predetto limite. 
  4. Entro i termini stabiliti ai sensi  dell'art.  15,  il  soggetto
gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari  per
ciascun ambito al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva
e la pubblica sul proprio sito istituzionale. 
  5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art.  15,
comunque successivi all'approvazione  della  graduatoria  di  cui  al
comma 4,  il  Ministero  provvede  in  ordine  alla  concessione  dei
contributi  e  alla  sottoscrizione  dei  relativi  contratti  con  i
soggetti beneficiari. 
  6. Il contributo e' concesso ai soli soggetti beneficiari risultati
primi nelle graduatorie di cui al comma 4.