Art. 11 
 
Incremento  della  tariffa  oraria  delle  prestazioni  aggiuntive  e
  anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza 
 
  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del  Servizio  ((sanitario
nazionale)),  per  affrontare  la  carenza  di  personale  medico   e
infermieristico presso i servizi di ((emergenza-urgenza)) ospedalieri
del Servizio ((sanitario nazionale)) e al fine di ridurre  l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale  medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo  115,  comma  2,  del
((contratto collettivo nazionale di lavoro)) dell'Area sanita' del 19
dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria  fissata  dall'articolo
24,  comma  6,  del  medesimo  ((contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro)), in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata fino a
100 euro lordi omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico    dell'amministrazione,    nonche'    per    il     personale
infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  7,
comma  1,  lettera  d),  del  ((contratto  collettivo  nazionale   di
lavoro))-triennio  2019-2021  relativo  al  personale  del   comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino  a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella  B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni  di  euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni  di  euro  per  il
personale  infermieristico  per  l'anno  2023.   Restano   ferme   le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  sono  applicabili,  in
quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche
al personale medico e infermieristico operante  nei  pronto  soccorso
pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e
ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I  e  II
livello del Servizio sanitario nazionale.)) 
  2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le  regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
((dopo le parole)): «sono incrementati,» sono inserite  le  seguenti:
«dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre  2023,  di  100  milioni  di  euro
complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica  e  70
milioni di euro per il personale del ((comparto sanita', e,».)) 
  4. Alla copertura degli oneri di cui ((ai commi 1, 1-bis e  3))  si
provvede a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 24 e 115, del CCNL
          dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019: 
                «Art. 24 (Orario  di  lavoro  dei  dirigenti).  -  1.
          Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente,
          i dirigenti assicurano la propria presenza in  servizio  ed
          il proprio tempo di lavoro, articolando in modo  flessibile
          l'impegno di servizio per correlarlo  alle  esigenze  della
          struttura   cui   sono   preposti    ed    all'espletamento
          dell'incarico  affidato,  in  relazione  agli  obiettivi  e
          programmi da realizzare. I volumi  prestazionali  richiesti
          all'equipe ed i relativi tempi di  attesa  massimi  per  la
          fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con  le
          procedure previste dal  presente  C.C.N.L.  in  materia  di
          assegnazione  degli  obiettivi  annuali  ai  dirigenti   di
          ciascuna unita' operativa, anche  ai  fini  dell'erogazione
          dei  premi  correlati  alla  performance,   stabilendo   la
          previsione oraria per la realizzazione di detti  programmi.
          L'impegno di  servizio  necessario  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto  di
          cui al comma 2, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
          modifiche ed integrazioni, e'  negoziato  con  le  medesime
          procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma
          5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 
                2. L'orario di lavoro dei dirigenti e'  di  trentotto
          ore settimanali ed e' funzionale all'orario di  servizio  e
          di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello
          di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire
          lo   svolgimento    delle    attivita'    gestionali    e/o
          professionali,   correlate    all'incarico    affidato    e
          conseguente agli obiettivi di budget  negoziati  a  livello
          aziendale,  nonche'  quelle  di   didattica,   ricerca   ed
          aggiornamento. 
                3. I dirigenti con rapporto di lavoro  non  esclusivo
          sono tenuti al rispetto  dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
                4. Nello svolgimento dell'orario di  lavoro  previsto
          per i dirigenti, quattro ore dell'orario  settimanale  sono
          destinate   ad   attivita'   non    assistenziali,    quali
          l'aggiornamento  professionale,  l'ECM,   nelle   modalita'
          previste, la partecipazione  ad  attivita'  didattiche,  la
          ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di  ore  non  rientra
          nella normale attivita' assistenziale  e  non  puo'  essere
          oggetto di separata ed  aggiuntiva  retribuzione.  Essa  va
          utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,  anche  per
          particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in
          ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
          infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in
          aggiunta alle  assenze  previste  dall'art.  36,  comma  1,
          lettera a) (Assenze  giornaliere  retribuite)  al  medesimo
          titolo. Tale riserva va resa in ogni caso  compatibile  con
          le esigenze funzionali della struttura  di  appartenenza  e
          non puo'  in  alcun  modo  comportare  una  mera  riduzione
          dell'orario di lavoro. A tali fini,  il  dirigente  dovra',
          con congruo anticipo, programmare, in condivisione  con  il
          direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal
          riserva e successivamente fornire idonea certificazione che
          attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e  la
          relativa durata. Per i dirigenti rimasti  con  rapporto  di
          lavoro ad esaurimento le  ore  destinate  all'aggiornamento
          sono dimezzate. 
                5. L'azienda o ente, con le procedure di  budget  del
          comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta  minuti
          settimanali delle quattro ore del comma 4,  per  un  totale
          massimo  di  ventisei  ore  annue,  prioritariamente,   per
          contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per
          il  perseguimento   di   obiettivi   assistenziali   e   di
          prevenzione definiti con le medesime procedure. 
                6.  Ove  per  il   raggiungimento   degli   obiettivi
          prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi
          1 e 5, sia necessario un impegno  aggiuntivo,  l'azienda  o
          ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed  ove
          ne ricorrano i requisiti e le condizioni,  puo'  concordare
          con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle
          prestazioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  115,  comma   2
          (Tipologie di attivita' libero professionale  intramuraria)
          in base al regolamento adottato dalle aziende  o  enti.  La
          misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni
          e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione
          dei criteri generali per l'adozione  di  tale  atto  dovra'
          essere  indicato  che  l'esercizio  dell'attivita'   libero
          professionale  relativo  all'istituto   delle   prestazioni
          aggiuntive di cui  all'art.  115,  comma  2  (Tipologie  di
          attivita' libero professionale intramuraria)  e'  possibile
          solo  dopo  aver  garantito  gli  obiettivi   prestazionali
          negoziati. 
                7. Ai sensi di  quanto  disposto  dalle  disposizioni
          legislative vigenti, l'orario di lavoro  e'  articolato  su
          cinque   o   sei   giorni,   con    orario    convenzionale
          rispettivamente di sette ore e trentasei minuti  e  di  sei
          ore e venti minuti. 
                8. La distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  tenuto
          conto che diversi sistemi di articolazione  dell'orario  di
          lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai  seguenti
          criteri di flessibilita': 
                  a) utilizzazione in maniera  programmata  di  tutti
          gli istituti che rendano concreta una  gestione  flessibile
          dell'organizzazione del lavoro e dei servizi,  in  funzione
          di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; 
                  b) orario continuato ed articolato in turni laddove
          le  esigenze  del  servizio  richiedano  la  presenza   del
          personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; 
                  c) orario di lavoro articolato, al di  fuori  della
          lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari
          di lavoro plurisettimanali, nel rispetto  dell'art.  4  del
          decreto legislativo n. 66/2003; 
                  d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema
          di orario flessibile, della presenza in servizio  di  tutto
          il personale necessario in determinate fasce orarie al fine
          di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
                  e) la previsione di periodi di riposo conformi alle
          previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  66/2003
          tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; 
                  f) una durata della prestazione non superiore  alle
          dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate; 
                  g)  priorita'  nell'impiego   flessibile,   purche'
          compatibile  con  la  organizzazione   del   lavoro   delle
          strutture, per i  dirigenti  in  situazione  di  svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in
          attivita' di volontariato  in  base  alle  disposizioni  di
          legge vigenti. 
                9. La presenza del dirigente  sanitario  nei  servizi
          ospedalieri delle aziende o  enti  nonche'  in  particolari
          servizi del territorio individuati in  sede  aziendale  nel
          piano per  affrontare  le  situazioni  di  emergenza,  deve
          essere assicurata nell'arco delle ventiquattro  ore  e  per
          tutti i  giorni  della  settimana  mediante  una  opportuna
          programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione
          degli  orari  e  dei  turni  di  guardia,  ai  sensi  delle
          disposizioni del presente C.C.N.L. in materia  di  servizio
          di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro  in
          caso di equipes  pluri-professionali.  Con  l'articolazione
          del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore  di
          servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle
          esigenze  ordinarie  e  di  emergenza  che  avvengano   nel
          medesimo periodo  orario.  L'azienda  o  ente  individua  i
          servizi ove la presenza deve  essere  garantita  attraverso
          una turnazione per  la  copertura  dell'intero  arco  delle
          ventiquattro ore. 
                10.  La  presenza  del  dirigente   veterinario   nei
          relativi servizi deve  essere  assicurata  nell'arco  delle
          dodici ore diurne feriali per  sei  giorni  alla  settimana
          mediante una opportuna programmazione ed una  funzionale  e
          preventiva articolazione degli orari, individuata  in  sede
          aziendale,  nel  piano  per  affrontare  le  situazioni  di
          emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro
          nell'arco delle dodici ore di servizio diurne  la  presenza
          medico veterinaria e' destinata a far fronte alle  esigenze
          ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
          orario.  Nelle  ore  notturne  e  nei  giorni  festivi   le
          emergenze  vengono  assicurate  mediante  l'istituto  della
          pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte  salve
          altre  eventuali  necessita'   da   individuare   in   sede
          aziendale, anche  al  di  fuori  delle  dodici  ore  diurne
          feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'.  Per  lo
          svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di  fuori
          dell'orario  di  lavoro  diurno   feriale   del   dirigente
          veterinario, le aziende ed enti si avvalgono  dell'istituto
          disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera  d)  (Tipologie
          di attivita'  libero  professionale  intramuraria),  tenuto
          conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art.
          114, comma 1 (Attivita' libero  professionale  intramuraria
          dei dirigenti) utilizzando  gli  introiti  derivanti  dalla
          riscossione  delle   tariffe   previste   dalla   normativa
          comunitaria e nazionale vigenti. 
                11. Il dirigente ha diritto ad un periodo  di  riposo
          consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per  il
          recupero delle  energie  psicofisiche  fatto  salvo  quanto
          previsto dal successivo comma 15. 
                12. Il lavoro deve  essere  organizzato  in  modo  da
          valorizzare il ruolo  interdisciplinare  dei  gruppi  e  la
          responsabilita' di  ogni  dirigente  nell'assolvimento  dei
          propri compiti istituzionali. 
                13. L'osservanza dell'orario di lavoro da  parte  del
          dirigente e'  accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo
          automatico. In casi particolari,  modalita'  sostitutive  e
          controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende  ed
          enti, in relazione  alle  oggettive  esigenze  di  servizio
          delle strutture interessate. In caso di  mancato  recupero,
          si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
          del  trattamento  economico  accessorio,  come  determinato
          dall'art. 83 (Struttura della  retribuzione).  Resta  fermo
          quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72
          (Codice disciplinare)  e  seguenti.  Per  i  dirigenti  che
          prestino  attivita'  lavorativa  presso  un'unica  sede  di
          servizio, qualora sia necessario  prestare  temporaneamente
          tale attivita', debitamente autorizzata,  al  di  fuori  di
          tale sede, per esigenze di servizio o per la  tipologia  di
          prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla
          sede  al  luogo  di  svolgimento   dell'attivita'   e'   da
          considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 
                14.  Con   riferimento   all'art.   4   del   decreto
          legislativo n. 66/2003, il  limite  di  quattro  mesi,  ivi
          previsto come periodo di riferimento per il  calcolo  della
          durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario  di
          lavoro, comprensive delle ore di lavoro  straordinario,  e'
          elevato a sei mesi. 
                15.   Al   fine   di   garantire    la    continuita'
          assistenziale, da parte del personale dirigente addetto  ai
          servizi relativi all'accettazione, al  trattamento  e  alle
          cure  delle  strutture  ospedaliere,  nonche'  ai   servizi
          territoriali,   l'attivita'   lavorativa   dedicata    alla
          partecipazione alle riunioni di reparto e  alle  iniziative
          di formazione obbligatoria  determina  la  sospensione  del
          riposo giornaliero. Il recupero del periodo di  riposo  non
          fruito, per il completamento delle undici  ore  di  riposo,
          deve avvenire immediatamente  e  consecutivamente  dopo  il
          servizio reso. Nel caso in cui,  per  ragioni  eccezionali,
          non  sia  possibile  applicare  la  disciplina  di  cui  al
          precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le
          ore di mancato riposo saranno fruite nei  successivi  sette
          giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le
          ore dedicate  allo  svolgimento  della  libera  professione
          intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di  cui  al  comma  2
          dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero  professionale
          intramuraria), durante la fruizione  delle  undici  ore  di
          riposo non potra' comunque superare la misura di  tre  ore,
          purche' siano garantite almeno  otto  ore  continuative  di
          riposo, al fine di garantire  il  recupero  psicofisico.  I
          dirigenti con rapporto di lavoro non  esclusivo  esercitano
          la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia
          e responsabilita',  attenendosi  al  principio  di  cui  al
          periodo  precedente,  al  fine  di  garantire  il  recupero
          psico-fisico. 
                16. Ai soli  fini  del  computo  del  debito  orario,
          l'incidenza  delle   assenze   pari   all'intera   giornata
          lavorativa si  considera  convenzionalmente  corrispondente
          all'orario convenzionale di cui al  comma  7  del  presente
          articolo  fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto  dal
          presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti. 
                17.  Sono  definibili  dalle  aziende  ed   enti   le
          regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel
          presente articolo. 
                18. La programmazione oraria  della  turnistica  deve
          essere di norma formalizzata entro il giorno  20  del  mese
          precedente.» 
                «Art.   115   (Tipologie    di    attivita'    libero
          professionale    intramuraria).    -     1.     L'esercizio
          dell'attivita' libero professionale  avviene  al  di  fuori
          dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle  seguenti
          forme: 
                  a) libera professione  individuale,  caratterizzata
          dalla scelta diretta -da parte dell'utente  -  del  singolo
          professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi
          dell'art. 114, comma  4,  (Attivita'  libero  professionale
          intramuraria dei dirigenti); 
                  b) attivita' libero professionale a  pagamento,  ai
          sensi   dell'art.   114,   comma   4,   (Attivita'   libero
          professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe
          all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla
          richiesta di prestazioni da parte  dell'utente,  singolo  o
          associato  anche  attraverso   forme   di   rappresentanza,
          all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita'
          orarie concordate; 
                  c)  partecipazione   ai   proventi   di   attivita'
          professionale richiesta a pagamento  da  singoli  utenti  e
          svolta individualmente o in equipe, in strutture  di  altra
          azienda  del  SSN  o  di  altra  struttura  sanitaria   non
          accreditata, previa convenzione con le stesse; 
                  d)  partecipazione   ai   proventi   di   attivita'
          professionali,  a  pagamento  richieste  da  terzi  (utenti
          singoli, associati, aziende  o  enti)  all'azienda  o  ente
          anche al fine di  consentire  la  riduzione  dei  tempi  di
          attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda  stessa,
          d'intesa con le equipes dei servizi interessati. 
                2. Si considerano prestazioni erogate nel  regime  di
          cui alla lettera  d)  del  comma  1  anche  le  prestazioni
          richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione
          dell'attivita'  istituzionale,  dalle  aziende  o  enti  ai
          propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o
          di  acquisire  prestazioni   aggiuntive,   soprattutto   in
          presenza di carenza di  organico  ed  impossibilita'  anche
          momentanea di coprire i relativi  posti  con  personale  in
          possesso dei requisiti di legge, in accordo con le  equipes
          interessate e nel  rispetto  delle  direttive  nazionali  e
          regionali in materia. 
                2-bis.  Qualora  tra  i  servizi   istituzionali   da
          assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali  di  cui
          all'art. 24 comma 6 (Orario  di  lavoro  dei  dirigenti)  -
          rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del
          comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativita'  ivi
          previste,  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  linee   di
          indirizzo regionali che  definiranno  la  disciplina  delle
          guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che: 
                  a)  sia  razionalizzata   la   rete   dei   servizi
          ospedalieri    interni    dell'azienda    o    ente     per
          l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla  continuita'
          assistenziale; 
                  b) siano le aziende a richiedere  al  dirigente  le
          prestazioni in tale regime, esaurita  la  utilizzazione  di
          altri strumenti retributivi contrattuali; 
                  c) sia definito  un  tetto  massimo  delle  guardie
          retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12%
          delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o
          ente, il quale  rappresenta  il  budget  di  spesa  massimo
          disponibile; 
                  d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e'
          fissata in euro 480,00 lordi. 
                3. La presente disciplina e' soggetta a  verifiche  e
          monitoraggio  secondo  quanto  stabilito  nelle  linee   di
          indirizzo regionale. 
                4. L'attivita' libero professionale e'  prestata  con
          le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  marzo  2000.
          L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di
          esercizio di attivita' professionali svolte in qualita'  di
          specialista in medicina  del  lavoro  o  medico  competente
          nell'ambito   delle   attivita'   previste   dal    decreto
          legislativo n. 81/2008, con esclusione  dei  dirigenti  che
          versino  in  condizioni  di  incompatibilita'   in   quanto
          direttamente addetti alle attivita' di prevenzione  di  cui
          all'art. 118 (Attivita'  professionale  dei  dirigenti  dei
          dipartimenti di prevenzione).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  CCNL
          dell'Area sanita' triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022: 
                «Art. 7 (Confronto regionale). - 1.  Ferma  rimanendo
          l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
          dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165  del  2001,  le
          regioni entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente contratto, previo confronto con le  organizzazioni
          sindacali firmatarie dello stesso,  possono  emanare  linee
          generali   di   indirizzo   per   lo   svolgimento    della
          contrattazione   integrativa,   nelle   seguenti    materie
          relative: 
                  a. all'utilizzo delle risorse aggiuntive  regionali
          di cui all'art. 103, comma 5, lettera a) (Fondo premialita'
          e  condizioni  di  lavoro)  e,  in  particolare,  a  quelle
          destinate all'istituto della premialita' che dovra'  essere
          sempre piu' orientata ai  risultati  in  conformita'  degli
          obiettivi aziendali e regionali; 
                  b. alle metodologie  di  utilizzo  da  parte  delle
          aziende ed enti di una quota  dei  minori  oneri  derivanti
          dalla  riduzione  stabile  della  dotazione  organica   del
          personale; 
                  c. alla modalita' di incremento dei fondi  in  caso
          di aumento della dotazione organica  del  personale  o  dei
          servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa; 
                  d.  alle  linee  di   indirizzo   in   materia   di
          prestazioni aggiuntive del personale; 
                  e. ai progetti  di  riorganizzazione  collegati  ai
          fondi del PNRR; 
                  f. piano di riparto tra le aziende e gli  enti  del
          territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma
          293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                2. Nei processi di riorganizzazione  o  riordino  che
          prevedano modifiche degli ambiti  aziendali  il  tavolo  di
          confronto di cui al presente articolo trattera' le seguenti
          materie: 
                  a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei
          casi di modifica degli ambiti aziendali; 
                  b)  criteri  generali  relativi  ai   processi   di
          mobilita' e riassegnazione del personale. 
                3. Con riferimento  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)
          rimangono,   comunque,   ferme   tutte   le    disposizioni
          contrattuali previste per la formazione dei  fondi  di  cui
          agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche
          e indennita' professionali)  e  103  (Fondo  premialita'  e
          condizioni di lavoro), nonche' le modalita'  di  incremento
          ivi stabilite. 
                4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto
          in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse
          implicazioni   normativo-contrattuali,   le   problematiche
          connesse   al   lavoro   precario   e   ai   processi    di
          stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuita'
          nell'erogazione dei LEA, anche in relazione  alla  scadenza
          dei contratti a termine. 
                5. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce
          l'art. 6 (Confronto  regionale)  del  CCNL  del  21  maggio
          2018.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2023-2025),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 525. Omissis 
                526. Ai fini  del  riconoscimento  delle  particolari
          condizioni di lavoro svolto dal personale  della  dirigenza
          medica e dal personale  del  comparto  sanita',  dipendente
          delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
          e operante nei servizi di  pronto  soccorso,  i  limiti  di
          spesa annui lordi  previsti  dall'articolo  1,  comma  293,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per  la  definizione
          della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati,
          dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100  milioni  di
          euro  complessivi,  di  cui  30  milioni  di  euro  per  la
          dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale  del
          comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di
          complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di
          euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro  per  il
          personale del comparto sanita'. 
                Omissis.»