Art. 15 bis 
 
((Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di
                        interesse sanitario)) 
 
  ((1. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  dell'articolo  15
del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave  carenza  di
operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia
in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento
al settore della medicina sportiva, all'articolo  4  della  legge  26
febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:)) 
  ((«4-ter. Fermo restando quanto previsto dal  presente  articolo  e
fatta salva la posizione di  coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della  salute
9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  10
settembre 2019, possono iscriversi  nel  citato  elenco  speciale  ad
esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati  entro
il   31   dicembre   2018,   abbiano   conseguito   il   titolo    di
massofisioterapista,   anche   se   abbiano    svolto    un'attivita'
professionale  per   un   periodo   inferiore   a   trentasei   mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il  30  giugno  2023,  avviene  con
riserva  e  diviene  definitiva  solo  a   seguito   del   comprovato
svolgimento di un'attivita' professionale per un  periodo  minimo  di
trentasei mesi, anche non continuativi, da  completare  entro  il  30
giugno 2026».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  26
          febbraio  1999,  n.  42   (Disposizioni   in   materia   di
          professioni  sanitarie),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Diplomi conseguiti in  base  alla  normativa
          anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dal decreto-legge 13  settembre  1996,  n.  475  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,
          n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma  3,
          del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e
          successive   modificazioni   e   integrazioni,   ai    fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base, i diplomi e gli  attestati  conseguiti  in  base
          alla   precedente   normativa,   che    abbiano    permesso
          l'iscrizione ai relativi albi professionali  o  l'attivita'
          professionale in regime di lavoro dipendente o  autonomo  o
          che  siano  previsti  dalla   normativa   concorsuale   del
          personale del Servizio sanitario nazionale  o  degli  altri
          comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
          universitari di cui al citato  articolo  6,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  n.  502  del  1992  ,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ai  fini   dell'esercizio
          professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 
                2. Con decreto del Ministro della  sanita',  d'intesa
          con  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con  riferimento
          alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,
          n. 761 , allo stato giuridico dei  dipendenti  degli  altri
          comparti del settore pubblico e privato e alla  qualita'  e
          durata dei corsi  e,  se  del  caso,  al  possesso  di  una
          pluriennale  esperienza  professionale,  i  criteri  e   le
          modalita'  per  riconoscere  come  equivalenti  ai  diplomi
          universitari, di cui all'articolo 6, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni  e
          integrazioni,  ai  fini  dell'esercizio   professionale   e
          dell'accesso alla formazione  post-base,  ulteriori  titoli
          conseguiti   conformemente   all'ordinamento   in    vigore
          anteriormente all'emanazione dei decreti di  individuazione
          dei  profili  professionali.  I  criteri  e  le   modalita'
          definiti dal decreto  di  cui  al  presente  comma  possono
          prevedere anche la  partecipazione  ad  appositi  corsi  di
          riqualificazione professionale, con lo  svolgimento  di  un
          esame finale. Le disposizioni previste dal  presente  comma
          non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
          dello Stato ne' degli enti di cui agli  articoli  25  e  27
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. 
                3. Il decreto di cui al comma 2  e'  emanato,  previo
          parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                4. In fase di prima applicazione, il decreto  di  cui
          al comma 2 stabilisce i requisiti per  la  valutazione  dei
          titoli di formazione  conseguiti  presso  enti  pubblici  o
          privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio
          professionale e dell'accesso alla formazione post-base  per
          i profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai  sensi
          dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
                4-bis. Ferma restando la  possibilita'  di  avvalersi
          delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza  dei
          titoli  del  pregresso  ordinamento   alle   lauree   delle
          professioni sanitarie di cui alla legge 1°  febbraio  2006,
          n. 43, coloro che svolgono o  abbiano  svolto  un'attivita'
          professionale in regime di lavoro  dipendente  o  autonomo,
          per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non
          continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
          svolgere le attivita' professionali  previste  dal  profilo
          della professione  sanitaria  di  riferimento,  purche'  si
          iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi  speciali
          ad esaurimento istituiti  presso  gli  Ordini  dei  tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
              4-ter. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente
          articolo e fatta salva la  posizione  di  coloro  che  sono
          iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  5  del
          decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  212  del  10  settembre  2019,
          possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento
          coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il
          31  dicembre  2018,  abbiano  conseguito   il   titolo   di
          massofisioterapista, anche se abbiano  svolto  un'attivita'
          professionale per un periodo inferiore  a  trentasei  mesi.
          L'iscrizione,  da  effettuare  entro  il  30  giugno  2023,
          avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del
          comprovato svolgimento di un'attivita' professionale per un
          periodo minimo di trentasei mesi, anche  non  continuativi,
          da completare entro il 30 giugno 2026.»