Art. 15 ter ((Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonche' di attivita' di medicina estetica)) ((1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, e' abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.)) ((2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.)) ((3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».)) ((4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;)) ((b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione). - 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra; b) (abrogata); c) iscrizione secondo le modalita' indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 2. (abrogato).» - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali). - 1. - 1. h-bis). Omissis. h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse. Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee), come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.» «Art. 4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.»