Art. 15 ter 
 
((Disposizioni  in  materia  di  accesso  ai  concorsi  pubblici  per
  dirigente  medico  odontoiatra  e  alle  funzioni  di   specialista
  odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale  nonche'
  di attivita' di medicina estetica)) 
 
  ((1. Per i laureati in odontoiatria e  protesi  dentaria  e  per  i
laureati  in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio  della
professione  di  odontoiatra,   e'   abolito   il   requisito   della
specializzazione ai fini della partecipazione  ai  concorsi  pubblici
per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni
di  specialista  odontoiatra  ambulatoriale  del  Servizio  sanitario
nazionale.)) 
  ((2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2  dell'articolo  28  del
regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,   n.   483,   sono
abrogati.)) 
  ((3.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  h-ter),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «.  Il  requisito  della  specializzazione  non  e'
richiesto per l'accesso  alle  funzioni  di  specialista  odontoiatra
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».)) 
  ((4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le  seguenti
modificazioni:)) 
    ((a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e  possono  esercitare  le  attivita'  di  medicina
estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso»;)) 
    ((b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483
          (Regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il
          personale dirigenziale del Servizio  sanitario  nazionale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Concorso, per titoli ed esami, per il primo
          livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti  specifici  di
          ammissione). - 1. I requisiti specifici  di  ammissione  al
          concorso sono i seguenti: 
                  a)  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria,
          nonche' laurea in medicina per i  laureati  in  medicina  e
          chirurgia legittimati all'esercizio  della  professione  di
          odontoiatra; 
                  b) (abrogata); 
                  c) iscrizione secondo le modalita'  indicate  dalla
          legge  24  luglio  1985,  n.  409,   al   rispettivo   albo
          dell'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,
          attestata da certificato in data non anteriore a  sei  mesi
          rispetto a quella di scadenza del bando. 
                2. (abrogato).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
          h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Disciplina  dei  rapporti  per  l'erogazione
          delle  prestazioni  assistenziali).  -  1.  -  1.   h-bis).
          Omissis. 
                  h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di
          specialista ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale
          secondo graduatorie provinciali alle quali  sia  consentito
          l'accesso  esclusivamente  al  professionista  fornito  del
          titolo   di   specializzazione   inerente    alla    branca
          d'interesse. Il requisito  della  specializzazione  non  e'
          richiesto  per  l'accesso  alle  funzioni  di   specialista
          odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          24 luglio  1985,  n.  409  (Istituzione  della  professione
          sanitaria  di  odontoiatria  e  disposizioni  relative   al
          diritto di  stabilimento  ed  alla  libera  prestazione  di
          servizi da parte dei dentisti  cittadini  di  Stati  membri
          delle Comunita' europee), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2. 
                Formano oggetto della professione di  odontoiatra  le
          attivita' inerenti alla  diagnosi  ed  alla  terapia  delle
          malattie ed anomalie  congenite  ed  acquisite  dei  denti,
          della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
          alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. 
                Gli   odontoiatri   possono   prescrivere   tutti   i
          medicamenti necessari all'esercizio della loro  professione
          e possono esercitare le attivita' di medicina estetica  non
          invasiva o mininvasiva al terzo superiore,  terzo  medio  e
          terzo inferiore del viso.» 
                «Art. 4. 
                Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e'  istituito
          un separato Albo professionale per la iscrizione di  coloro
          che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi
          dentaria e  dell'abilitazione  all'esercizio  professionale
          conseguita a seguito di superamento di  apposito  esame  di
          Stato. 
              A tale Albo hanno facolta'  di  iscrizione  i  soggetti
          indicati al successivo articolo 20. 
              L'odontoiatra  iscritto  all'Albo  ha  la  facolta'  di
          esercitare la professione  in  tutto  il  territorio  dello
          Stato.»