Art. 16 
 
Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di  violenza))  nei
                  confronti del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; 
    b) ((il secondo comma)) e' sostituito dal seguente: 
      «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale  esercente  una
professione sanitaria o  socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni o del servizio, nonche' a  chiunque  svolga  attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali  allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa  di  tali
attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso  di
lesioni personali gravi o ((gravissime si applicano le  pene  di  cui
al)) comma primo.». 
  ((1-bis. Al  fine  di  garantire  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica  e  le  esigenze  di  prevenzione  generale  e  di
repressione dei  reati  nonche'  di  assicurare  l'incolumita'  degli
esercenti  le  professioni   sanitarie   operanti   nelle   strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un  reparto  di
emergenza-urgenza, presso le strutture  medesime,  in  considerazione
del bacino di utenza e del livello di rischio  della  struttura,  con
ordinanza del questore possono essere costituiti  posti  fissi  della
Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere
normativo e ordinamentale in materia  di  articolazioni  territoriali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  583-quater  del
          codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 583-quater (Lesioni  personali  a  un  pubblico
          ufficiale in servizio di ordine pubblico  in  occasione  di
          manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente  una
          professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque  svolga
          attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
          lesioni personali cagionate  a  un  pubblico  ufficiale  in
          servizio di ordine pubblico in occasione di  manifestazioni
          sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
          quattro  a  dieci  anni;  le  lesioni  gravissime,  con  la
          reclusione da otto a sedici anni. 
              Nell'ipotesi  di   lesioni   cagionate   al   personale
          esercente  una  professione  sanitaria  o   socio-sanitaria
          nell'esercizio o a causa delle  funzioni  o  del  servizio,
          nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
          assistenza   sanitaria   o   soccorso,   funzionali    allo
          svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a  causa
          di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque
          anni. In caso di lesioni personali gravi  o  gravissime  si
          applicano le pene di cui al comma primo.»