Art. 8 
 
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di  spesa
                       dei dispositivi medici 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
  2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata  una  quota
del fondo di cui al comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto,  determinati  in  proporzione
agli importi  complessivamente  spettanti  alle  medesime  regioni  e
province autonome per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro  della  salute  6
luglio 2022, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15
settembre 2022.  Gli  importi  della  quota  del  fondo  assegnati  a
ciascuna ((regione e provincia autonoma)) possono  essere  utilizzati
per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022. 
  3. Le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  che  non  hanno
attivato contenzioso ((o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti
avverso i provvedimenti regionali e provinciali di  cui  all'articolo
9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
contro i relativi  atti  e  provvedimenti  presupposti)),  versano  a
ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30  giugno  2023,  la
restante  quota  rispetto  a  quella  determinata  dai  provvedimenti
regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, ((del
citato decreto-legge n. 78 del 2015)) nella misura  pari  al  48  per
cento dell'importo indicato nei predetti  provvedimenti  regionali  e
provinciali. Per le aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  che
((non si avvalgono della facolta' di cui al  primo  periodo)),  resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a  loro  carico,
come   determinata   dai   richiamati   provvedimenti   regionali   o
provinciali. ((L'integrale e tempestivo versamento dell'importo  pari
alla quota ridotta di cui al primo  periodo  estingue  l'obbligazione
gravante sulle aziende fornitrici per gli anni  2015,  2016,  2017  e
2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa
con l'obbligo di corresponsione  degli  importi  relativi  agli  anni
predetti. Le regioni e le province autonome accertano  il  tempestivo
versamento dell'importo pari alla  quota  ridotta  di  cui  al  primo
periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti
internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,   determinando   la
cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui  al  primo
periodo,  con  compensazione  delle  spese  di  lite.))  In  caso  di
inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici
a quanto disposto  dal  primo  periodo  e  dal  secondo  periodo  del
presente comma, restano ferme le disposizioni  di  cui  al  quinto  e
sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis. 
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi  6  e  8,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  in   merito
all'obbligo di  indicare  nella  fattura  elettronica  riguardante  i
dispositivi medici: 
    a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio; 
    b) il codice di repertorio di cui al decreto del  Ministro  della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2010. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario,  verificano  la
corretta  compilazione  della  fattura  elettronica   e   mettono   a
disposizione del  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente,  una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere ((per la sua attuazione.)) 
  6.   Per   esigenze   di   liquidita'   connesse   all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse  finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie  imprese  possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie  nazionali
e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  suscettibili  di   essere   assistiti,   previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-ter   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
                «Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
          servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a),  b)
          ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, e dalle disposizioni  intervenute
          in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di  fattura
          elettronica di cui,  rispettivamente,  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e al  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014,  n.  89,  e  tenuto  conto  della  progressiva
          attuazione  del  regolamento  recante   definizione   degli
          standard   qualitativi,    strutturali,    tecnologici    e
          quantitativi relativi  all'assistenza  ospedaliera  di  cui
          all'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
          la    realizzazione    di    ulteriori    interventi     di
          razionalizzazione della spesa: 
                  a) per l'acquisto dei beni e servizi  di  cui  alla
          tabella A  allegata  al  presente  decreto,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale  sono  tenuti  a  proporre  ai
          fornitori una rinegoziazione dei contratti  in  essere  che
          abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di  fornitura
          e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli  contenuti  nei
          contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica
          della durata del  contratto,  al  fine  di  conseguire  una
          riduzione  su  base  annua  del  5  per  cento  del  valore
          complessivo dei contratti in essere; 
                  b) al fine di garantire, in  ciascuna  regione,  il
          rispetto del tetto di spesa  regionale  per  l'acquisto  di
          dispositivi   medici   fissato,   coerentemente   con    la
          composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare  con
          cadenza  biennale,  fermo  restando  il  tetto   di   spesa
          nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori  di
          dispositivi medici  una  rinegoziazione  dei  contratti  in
          essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi  unitari  di
          fornitura e/o i  volumi  di  acquisto,  rispetto  a  quelli
          contenuti nei contratti in essere, senza che cio'  comporti
          modifica della durata del contratto stesso. 
                2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
          si applicano anche ai contratti per  acquisti  dei  beni  e
          servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
          previsti  dalle  concessioni  di  lavori  pubblici,   dalla
          finanza di progetto, dalla locazione finanziaria  di  opere
          pubbliche  e  dal  contratto  di  disponibilita',  di  cui,
          rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
          e 160-ter del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143,  comma  8,
          del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
          rinegoziazione delle condizioni contrattuali  non  comporta
          la revisione del piano  economico  finanziario  dell'opera,
          fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
          recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica  quanto
          previsto dal comma 4 del presente articolo. 
                3. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui  alla  lettera  b)  del   comma   1,   e   nelle   more
          dell'individuazione dei  prezzi  di  riferimento  da  parte
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
          salute mette a disposizione delle regioni i prezzi  unitari
          dei  dispositivi  medici   presenti   nel   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 11  giugno  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
                4. Nell'ipotesi di mancato accordo con  i  fornitori,
          nei casi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  entro  il
          termine di trenta giorni dalla trasmissione della  proposta
          in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati  ai  sensi
          del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
          hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,   in   deroga
          all'articolo 1671 del codice civile, senza  alcun  onere  a
          carico  degli  stessi.  E'  fatta  salva  la  facolta'  del
          fornitore di recedere dal  contratto  entro  trenta  giorni
          dalla comunicazione della  manifestazione  di  volonta'  di
          operare la riduzione, senza  alcuna  penalita'  da  recesso
          verso   l'amministrazione.   Il   recesso   e'   comunicato
          all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal
          ricevimento  della  relativa  comunicazione  da  parte   di
          quest'ultima. 
                5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  17  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, gli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale che abbiano risolto il  contratto  ai  sensi  del
          comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
          sede  centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine   di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato,  mediante  gare   di
          appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
          altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali  per
          l'acquisto di beni e servizi,  previo  consenso  del  nuovo
          esecutore. 
                6. Ferma restando la  trasmissione,  da  parte  delle
          aziende fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini  del
          successivo invio alle amministrazioni destinatarie  secondo
          le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 3  aprile  2013,  n.
          55, ed al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le
          informazioni concernenti i dati delle fatture  elettroniche
          riguardanti dispositivi medici acquistati  dalle  strutture
          pubbliche del Servizio sanitario nazionale  sono  trasmesse
          mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze  al
          Ministero  della  salute.  Le   predette   fatture   devono
          riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute 21 dicembre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio   2010.   Con
          successivo   protocollo   d'intesa   tra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate   e   il
          Ministero della salute sono definiti: 
                  a)  i  criteri  di  individuazione  delle   fatture
          elettroniche  riguardanti  dispositivi  medici   acquistati
          dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; 
                  b) le modalita' operative di  trasmissione  mensile
          dei dati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al
          Ministero della salute; 
                  c) la data a partire dalla quale sara' attivato  il
          servizio di trasmissione mensile. 
                7. Presso il Ministero  della  salute  e'  istituito,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   l'Osservatorio   nazionale   sui   prezzi   dei
          dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le
          stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei  prezzi  a
          base d'asta rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
          dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
          disponibili  nel   flusso   consumi   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario. 
                8. Il  superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale e regionale di cui al comma 1,  lettera  b),  per
          l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla  base  del
          fatturato  di  ciascuna  azienda  al  lordo   dell'IVA   e'
          dichiarato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 settembre di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
          l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio  2020  e,  per
          gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno  seguente
          a quello di riferimento, sulla  base  dei  dati  risultanti
          dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
          riferimento.  Nell'esecuzione  dei  contratti,   anche   in
          essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella  fatturazione
          elettronica in modo separato il costo del bene e  il  costo
          del servizio. 
                9.  L'eventuale  superamento  del  tetto   di   spesa
          regionale di cui al comma 8, come certificato  dal  decreto
          ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle  aziende
          fornitrici di dispositivi medici per una quota  complessiva
          pari al 40 per  cento  nell'anno  2015,  al  45  per  cento
          nell'anno 2016 e al 50  per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2017. Ciascuna azienda fornitrice  concorre  alle  predette
          quote di ripiano in misura pari  all'incidenza  percentuale
          del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
          di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario
          regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano   sono
          definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con
          apposito accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                9-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo
          periodo  del   comma   9   e   limitatamente   al   ripiano
          dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
          gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
          del Ministro della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
          e   le   province   autonome   definiscono   con    proprio
          provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di  pubblicazione  del   predetto   decreto   ministeriale,
          l'elenco delle aziende fornitrici soggette al  ripiano  per
          ciascun  anno,   previa   verifica   della   documentazione
          contabile anche per il  tramite  degli  enti  del  servizio
          sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
          da adottarsi d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del decreto  ministeriale  di  cui  al  primo
          periodo, sono adottate le linee  guida  propedeutiche  alla
          emanazione dei provvedimenti regionali  e  provinciali.  Le
          regioni e le province autonome  effettuano  le  conseguenti
          iscrizioni sul bilancio del settore sanitario  2022  e,  in
          sede di verifica da parte  del  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti regionali di cui  all'articolo  12  dell'Intesa
          tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  del  23  marzo  2005,  ne   producono   la
          documentazione a supporto. Le aziende fornitrici  assolvono
          ai propri adempimenti in ordine  ai  versamenti  in  favore
          delle singole regioni  e  province  autonome  entro  il  30
          aprile 2023. Nel caso  in  cui  le  aziende  fornitrici  di
          dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
          cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
          medici delle singole regioni e province autonome, anche per
          il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
          confronti delle predette  aziende  fornitrici  inadempienti
          sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
          tal fine le regioni  e  le  province  autonome  trasmettono
          annualmente al Ministero della  salute  apposita  relazione
          attestante i recuperi effettuati, ove necessari. 
                10. All'articolo 11 del  decreto-legge  13  settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 585, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  a)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Disposizioni dirette a  favorire  l'impiego  razionale  ed
          economicamente compatibile  dei  medicinali  da  parte  del
          Servizio sanitario nazionale"; 
                  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
                    "1. Entro il 30 settembre 2015,  l'AIFA  conclude
          le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
          volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei  medicinali
          a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
          raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
          individuati  sulla  base  dei   dati   relativi   al   2014
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          OSMED-AIFA, separando i medicinali a  brevetto  scaduto  da
          quelli ancora soggetti a  tutela  brevettuale,  autorizzati
          con indicazioni comprese nella medesima  area  terapeutica,
          aventi il medesimo regime  di  rimborsabilita'  nonche'  il
          medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,
          tramite l'accordo negoziale con l'AIFA,  potra'  ripartire,
          tra  i  propri  medicinali  inseriti   nei   raggruppamenti
          terapeuticamente assimilabili,  la  riduzione  di  spesa  a
          carico del Servizio sanitario nazionale attesa,  attraverso
          l'applicazione  selettiva  di  riduzioni  del   prezzo   di
          rimborso.  Il  risparmio  atteso  in  favore  del  Servizio
          sanitario  nazionale  attraverso  la   rinegoziazione   con
          l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del  valore
          differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
          nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui  l'azienda   e'
          titolare  inserito  nei   raggruppamenti   terapeuticamente
          assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
          autorizzate e commercializzate che consentono  la  medesima
          intensita'  di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite
          giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
          registrati nell'anno 2014.  In  caso  di  mancato  accordo,
          totale o parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
          regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica,  da
          effettuare con le modalita' di versamento  gia'  consentite
          ai sensi dell'articolo 1,  comma  796,  lettera  g),  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  fino  a   concorrenza
          dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda  stessa,
          ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
          assimilabili   di   cui   l'azienda   e'    titolare    con
          l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8,  comma
          10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   fino   a
          concorrenza   dell'ammontare   della    riduzione    attesa
          dall'azienda stessa. 
                    1-bis. In sede  di  periodico  aggiornamento  del
          prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
          ai sensi di legge  non  possono  essere  classificati  come
          farmaci a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge". 
                11. All'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo  il
          comma 33 sono inseriti i seguenti: 
                  "33-bis. Alla scadenza del brevetto  sul  principio
          attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in   assenza
          dell'avvio di una concomitante procedura di  contrattazione
          del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale   biosimilare   o
          terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia  avvia  una  nuova
          procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del  comma
          33, con il titolare dell'autorizzazione  in  commercio  del
          medesimo medicinale biotecnologico al fine  di  ridurre  il
          prezzo  di  rimborso  da  parte  del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
                  33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
          parte  del  Servizio  sanitario  nazionale  dei  medicinali
          soggetti a  rimborsabilita'  condizionata  nell'ambito  dei
          registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i  cui  benefici
          rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  siano  risultati  inferiori
          rispetto  a  quelli  individuati  nell'ambito  dell'accordo
          negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura  di
          contrattazione  con  il  titolare  dell'autorizzazione   in
          commercio ai sensi del comma 33".» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
                «1. - 99. Omissis 
                100. Nell'ambito delle risorse di cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese. Il Fondo opera entro il  limite  massimo  di
          impegni assumibile,  fissato  annualmente  dalla  legge  di
          bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di  attivita',
          che definisce previsionalmente la tipologia  e  l'ammontare
          preventivato degli importi  oggetto  dei  finanziamenti  da
          garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori  e
          dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative  stime
          di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
          definisce, in linea con le migliori  pratiche  del  settore
          bancario e assicurativo,  la  propensione  al  rischio  del
          portafoglio delle garanzie del Fondo,  tenuto  conto  dello
          stock in essere e delle operativita'  considerate  ai  fini
          della redazione del piano annuale di attivita', la  misura,
          in termini percentuali ed  assoluti,  degli  accantonamenti
          prudenziali a copertura dei  rischi  nonche'  l'indicazione
          delle politiche di governo dei rischi  e  dei  processi  di
          riferimento  necessari  per  definirli   e   attuarli.   Il
          Consiglio di gestione del Fondo delibera il  piano  annuale
          di attivita' e il sistema dei limiti di  rischio  che  sono
          approvati, entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  e  lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS).   Per
          l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione  del
          primo piano annuale di attivita' e del  primo  sistema  dei
          limiti di rischio di cui alla presente lettera,  il  limite
          massimo di impegni assumibile e'  fissato  dalla  legge  di
          bilancio in assenza della  delibera  del  CIPESS.  Ai  fini
          dell'efficiente programmazione e allocazione delle  risorse
          da stanziare a copertura  del  fabbisogno  finanziario  del
          Fondo  nonche'  dell'efficace   e   costante   monitoraggio
          dell'entita'  dei  rischi  di  escussione  delle   garanzie
          pubbliche, anche  in  relazione  alla  stima  del  relativo
          impatto sui saldi di bilancio,  funzionale  alla  redazione
          dei  documenti  di  finanza  pubblica  e  alle  rilevazioni
          statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
          Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   su   base
          semestrale, una relazione volta a  fornire  una  panoramica
          dei volumi e della composizione  del  portafoglio  e  delle
          relative stime di rischio e, su base almeno  trimestrale  e
          in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi  recante
          l'indicazione  del   numero   di   operazioni   effettuate,
          dell'entita' del finanziamento residuo e del  garantito  in
          essere, della stima di perdita attesa e  della  percentuale
          media di accantonamento a presidio del rischio relativi  al
          trimestre di riferimento, unitamente  alla  rendicontazione
          sintetica degli indennizzi e dei  recuperi  effettuati  nel
          trimestre precedente; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»