Art. 9 
 
((Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo  ai))  dispositivi
                               medici 
 
  1. In relazione ai versamenti effettuati dalle  aziende  fornitrici
di dispositivi medici, ai  fini  del  contenimento  della  spesa  per
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti regionali e  nazionale  sono  calcolati  ((al
lordo dell'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA))),  i  commi  2  e  5
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i  versamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi  8,  9  e  9-bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  ai  fini  del  ripiano  dello
sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici,  le  aziende
fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione  l'IVA
determinata scorporando la medesima, secondo  le  modalita'  indicate
dall'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati. 
  ((1-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
sono tenute a  comunicare  alle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici  l'ammontare  dell'IVA  sull'importo  oggetto  di  versamento,
computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende
nei confronti del Servizio  sanitario  nazionale  e  considerando  le
diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.)) 
  ((1-ter. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma  1-bis
del presente articolo si tiene conto di quanto previsto dall'articolo
8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in  modo
separato l'importo  del  costo  del  bene  e  quello  del  costo  del
servizio.)) 
  2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge  nel  momento
in cui sono effettuati  i  versamenti.  Ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  i  costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel  periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti. 
  3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma  1,  le  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
emettono un apposito  documento  contabile  da  conservare  ai  sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  dei
provvedimenti regionali e provinciali da  cui  deriva  l'obbligo  del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9  e  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 27  e  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto): 
                «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
          - 1. Le disposizioni degli articoli 21  e  seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
                2. Se un'operazione per la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in   conseguenza
          dell'applicazione   di   abbuoni    o    sconti    previsti
          contrattualmente, il cedente  del  bene  o  prestatore  del
          servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi
          dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla  variazione,
          registrandola a norma dell'articolo 25. 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'articolo 21, comma 7. 
                3-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica
          anche in caso di mancato pagamento  del  corrispettivo,  in
          tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 
                  a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  e'
          assoggettato a una procedura concorsuale o dalla  data  del
          decreto che omologa  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti di cui all'articolo 182-bis  del  Regio  Decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
          registro delle imprese  di  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  a  causa  di  procedure  esecutive  individuali
          rimaste infruttuose. 
                4. 
                5. Ove il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che   abbia   gia'   registrato   l'operazione   ai   sensi
          dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
          a norma dell'articolo 23 o  dell'articolo  24,  nei  limiti
          della  detrazione  operata,  salvo  il  suo  diritto   alla
          restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore  a
          titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
          applica nel caso di procedure concorsuali di cui  al  comma
          3-bis, lettera a). 
                5-bis. Nel caso in cui, successivamente  agli  eventi
          di cui al comma 3-bis,  il  corrispettivo  sia  pagato,  in
          tutto o in parte, si applica  la  disposizione  di  cui  al
          comma 1. In tal caso,  il  cessionario  o  committente  che
          abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha  diritto  di
          portare in detrazione ai sensi dell'articolo  19  l'imposta
          corrispondente alla variazione in aumento. 
                6. 
                7. La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo
          nelle registrazioni di cui agli articoli  23,  25  e  39  e
          nelle  liquidazioni  periodiche  di  cui  all'articolo  27,
          all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 7 del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          ottobre 1999, n.  542,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
          e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'articolo 25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
          essere corretti, nel registro di cui all'articolo  24,  gli
          errori  materiali  inerenti  alla  trascrizione   di   dati
          indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a  norma  di
          legge. 
                8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis  e  5  e
          quelle per errori  di  registrazione  di  cui  al  comma  7
          possono essere effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del
          servizio e dal cessionario  o  committente  anche  mediante
          apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
          registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
          all'articolo 25. 
                9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
                10. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o  dell'articolo  74
          del  presente   decreto   ovvero   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai
          cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 
                10-bis. Ai fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
          procedura di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi. 
                11. 
                12.  Ai  fini  del  comma  3-bis,  lettera  b),   una
          procedura esecutiva individuale si considera in  ogni  caso
          infruttuosa: 
                  a)  nell'ipotesi  di  pignoramento  presso   terzi,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
                  b) nell'ipotesi di  pignoramento  di  beni  mobili,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
                  c) nell'ipotesi in cui,  dopo  che  per  tre  volte
          l'asta  per  la  vendita  del  bene  pignorato  sia  andata
          deserta, si decida di interrompere la  procedura  esecutiva
          per eccessiva onerosita'.» 
                «Art. 27 (Liquidazioni e versamenti  mensili).  -  Se
          dal  calcolo  risulta   una   differenza   a   favore   del
          contribuente,  il  relativo   importo   e'   computato   in
          detrazione nel mese successivo. 
              Per  i  commercianti  al  minuto  e   per   gli   altri
          contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare  o
          da riportare al mese successivo e' determinato  sulla  base
          dell'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa   ai
          corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
          mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
          quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi  stessi
          per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per  110
          quando l'imposta e' del dieci per  cento,  per  121  quando
          l'imposta  e'  del  ventuno  per  cento,  moltiplicando  il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, al centesimo di euro.» 
                «Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri  e  dei
          documenti). - I registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
          tenuti a norma  dell'articolo  2219  del  codice  civile  e
          numerati progressivamente  in  ogni  pagina,  in  esenzione
          dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di  schedari  a
          fogli  mobili  o  tabulati  di  macchine   elettrocontabili
          secondo       modalita'        previamente        approvate
          dall'Amministrazione   finanziaria   su    richiesta    del
          contribuente. 
              I  contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre   alla
          numerazione e alla bollatura un solo registro  destinato  a
          tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25,  a
          condizione che nei registri previsti da tali articoli siano
          indicati, per ogni  singola  annotazione,  i  numeri  della
          pagina  e  della  riga  della  corrispondente   annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato. 
              I registri, i bollettari, gli schedari  e  i  tabulati,
          nonche' le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli  altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'articolo  22  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.  Le
          fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
          elettronica, in conformita' alle disposizioni  del  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  adottato  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico
          e    quelle    cartacee    possono    essere     conservate
          elettronicamente. Il  luogo  di  conservazione  elettronica
          delle stesse, nonche' dei registri e degli altri  documenti
          previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
          essere situato in un altro Stato, a condizione che  con  lo
          stesso esista uno strumento  giuridico  che  disciplini  la
          reciproca assistenza. Il  soggetto  passivo  stabilito  nel
          territorio  dello  Stato   assicura,   per   finalita'   di
          controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti
          i documenti ed i dati in esso  contenuti,  compresi  quelli
          che  garantiscono  l'autenticita'  e   l'integrita'   delle
          fatture di cui all'articolo 21, comma 3,, siano  stampabili
          e trasferibili su altro supporto informatico. 
              I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e
          le prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  di
          cessionari o di committenti non soggetti passivi  d'imposta
          tramite l'uso di  una  interfaccia  elettronica,  quale  un
          mercato virtuale,  una  piattaforma,  un  portale  o  mezzi
          analoghi, conservano  per  un  periodo  di  dieci  anni,  a
          partire dal 31 dicembre dell'anno in  cui  l'operazione  e'
          stata effettuata, la  documentazione  di  cui  all'articolo
          54-quater del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  282/2011
          del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali  cessioni
          o  prestazioni.  La  documentazione  e'  fornita  per   via
          elettronica, su richiesta, all'Amministrazione  finanziaria
          e alle autorita' fiscali  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea   nei   quali   le   operazioni   si    considerano
          effettuate.». 
              - Il testo dell'articolo  9-ter  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 8.