Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta,  in
fine, la seguente: 
      «b-bis) l'attivita' e' svolta  in  stabilimenti  industriali  o
parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno  luogo
all'applicazione    della     sanzione     sono     state     ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea  ai  sensi
dell'articolo 1  del  decreto-legge  5  dicembre  2022,  n.  187,  la
prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia'  nominato
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «1-bis. In ogni caso,  le  sanzioni  interdittive  non  possono
essere applicate quando pregiudicano  la  continuita'  dell'attivita'
svolta in stabilimenti industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,  se  l'ente  ha  eliminato  le
carenze  organizzative  che  hanno  determinato  il  reato   mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Il  modello  organizzativo
si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie  di  quello
verificatosi quando nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti
diretti  a  realizzare,  anche  attraverso  l'adozione   di   modelli
organizzativi,  il  necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di
continuita'   dell'attivita'    produttiva    e    di    salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,
della salute, dell'ambiente e degli altri  eventuali  beni  giuridici
lesi dagli illeciti commessi.»; 
    c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre
disposta,  in  luogo   dell'applicazione   cautelare   della   misura
interdittiva, quando la  misura  possa  pregiudicare  la  continuita'
dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali  o  parti  di  essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»; 
    d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad  oggetto  stabilimenti
industriali  che  siano  stati  dichiarati  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture  necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
271.».