Art. 6 
 
                Disposizioni in materia di sequestro 
 
  1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.1.  Quando  il  sequestro   ha   ad   oggetto   stabilimenti
industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne  la
continuita'  produttiva,   il   giudice   dispone   la   prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario  nominato
ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi  dei
reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro
sono state ammesse all'amministrazione straordinaria,  anche  in  via
temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022,  n.  187,  la  prosecuzione  dell'attivita'  e'   affidata   al
commissario   gia'   nominato   nell'ambito   della   procedura    di
amministrazione  straordinaria.  Ove  necessario  per  realizzare  un
bilanciamento  tra  le   esigenze   di   continuita'   dell'attivita'
produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la  tutela  della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,  dell'ambiente  e  degli
altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi,  giudice
detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto  del  contenuto
dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti
autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e  terzo  periodo
non si applicano quando dalla prosecuzione puo' derivare un  concreto
pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la  salute
o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna  prescrizione.
Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attivita'  se,  nell'ambito
della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse   strategico
nazionale, sono state adottate misure con le  quali  si  e'  ritenuto
realizzabile  il  bilanciamento  tra  le  esigenze   di   continuita'
dell'attivita' produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la
tutela  della  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  della   salute   e
dell'ambiente e degli  altri  eventuali  beni  giuridici  lesi  dagli
illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di  cui  ai  periodi
precedenti, anche se negativo, e'  trasmesso,  entro  il  termine  di
quarantotto ore, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il  provvedimento
con cui il giudice abbia escluso  o  revocato  l'autorizzazione  alla
prosecuzione, o negato la  stessa  in  sede  di  istanza  di  revoca,
modifica o  rivalutazione  del  sequestro  precedentemente  disposto,
nonostante  le  misure  adottate  nell'ambito  della   procedura   di
riconoscimento  dell'interesse  strategico  nazionale,  puo'   essere
oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo  322-bis  del  codice,
anche da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  o  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello  avverso  il
provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  decide,  in  composizione
collegiale, il tribunale di Roma.».