Art. 7 
 
          Disposizioni in materia di responsabilita' penale 
 
  1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad  un  provvedimento
che autorizza la  prosecuzione  dell'attivita'  di  uno  stabilimento
industriale o  parte  di  esso  dichiarato  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal  rispetto  delle
prescrizioni dettate dal provvedimento  dirette  a  tutelare  i  beni
giuridici  protetti  dalle  norme  incriminatrici,  se  ha  agito  in
conformita' alle medesime prescrizioni.