Art. 8 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano  Ambientale  di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.