Art. 12 
 
          Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA 
 
  1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa
acquisizione del parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al  medesimo
da parte degli utenti, le modalita' di accesso e  di  utilizzo  dello
stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e  quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita'
e degli  avvisi  di  selezione  di  professionisti  ed  esperti,  ivi
comprese le comunicazioni  ai  candidati  e  la  pubblicazione  delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  o  comunque
trattati e le misure per assicurare l'integrita' e  riservatezza  dei
dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione
delle  caratteristiche  tecniche  del  Portale.  In  relazione   alle
procedure  per  il  reclutamento   delle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto  delle
specificita'  dei  rispettivi  ordinamenti,  inclusa  quella  di  cui
all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  La  veridicita'
delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e' verificata dalle  amministrazioni  che  indicono  le  selezioni  e
utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti  ai  sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
modalita' di utilizzo  da  parte  di  Regioni  ed  enti  locali  sono
definite con il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
di cui al comma 2.». 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
comma  1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina   contenuta   nei
protocolli adottati  d'intesa  tra  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  ciascuna
amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata  in
vigore del decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
indicato nel primo  periodo  del  presente  comma,  le  modalita'  di
utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni  e
degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano
ad essere disciplinate dal  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  15  settembre  2022,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.