Art. 4 Attivita' libere 1. Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie: a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo; b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c); c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi. 2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti. 3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.