Art. 4 
 
                          Attivita' libere 
 
  1. Gli interventi e le  opere  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera  a),  costituiscono,  ai  fini  del   presente   regolamento,
attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie: 
    a) gli interventi e  le  opere  che  non  interferiscono  con  le
matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,
quelli che  non  comportano  scavi,  perforazioni,  movimentazioni  e
asportazioni  di  suoli,  e  non  comportano  ulteriore   occupazione
permanente di suolo; 
    b) gli interventi di urgenza, diversi da  quelli  previsti  dalle
lettere a) e c); 
    c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione  anche  in
presenza di scavi. 
  2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1,  lettera  b),  sono
soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci
giorni dalla conclusione  degli  stessi.  Tale  comunicazione  ha  ad
oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma  1,
lettera h), le matrici ambientali coinvolte e  la  descrizione  degli
interventi eseguiti. 
  3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al  comma  1  sono
adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli  altri
fruitori dell'area nel rispetto  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.