Art. 5 
 
          Interventi e opere che possono essere realizzati 
                mediante relazione tecnica asseverata 
 
  1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica  asseverata
ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le
seguenti categorie di interventi: 
    a)  gli  interventi  necessari  al  superamento  delle   barriere
architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze  dei
disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione  del  valore
costituzionale della persona umana; 
    b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti,  anche  in
presenza  di  scavi,  a  condizione  che  non  comportino   ulteriore
occupazione  di  suolo  e  sottosuolo,  compresi  gli  interventi  di
miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti; 
    c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b),  gli  allacci  e
gli interventi di manutenzione delle reti anche  con  occupazione  di
nuovo suolo per l'esercizio  di  pubblici  servizi  quali,  a  titolo
esemplificativo, le reti fognaria, idrica,  elettrica,  telefonica  e
rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali
opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque  non
superiore a quaranta  metri  cubi,  la  profondita'  dello  scavo  di
progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non  sia
interessata la porzione satura dell'acquifero; 
    d) le recinzioni e i  pergolati  con  fondazioni  superficiali  a
condizione che  la  profondita'  dello  scavo  di  progetto  non  sia
superiore a 1 metro dal piano di campagna e non  sia  interessata  la
porzione satura dell'acquifero; 
    e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria  dei  corsi
d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico; 
    f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le  acque
sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle
procedure  previste  dalla  Parte  quarta,  Titolo  V,  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle  concentrazioni
soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non  superamento  delle
concentrazioni  soglia  di  rischio  dei  suoli  approvate  ai  sensi
dell'articolo 242, comma  4,  del  medesimo  decreto  legislativo,  e
l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi
il modello concettuale definitivo approvato. 
  2. La tipologia di interventi e opere  di  cui  al  comma  1  e  il
rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati  da
un tecnico abilitato mediante relazione. 
  3. Ai fini del controllo  di  cui  all'articolo  11,  la  relazione
tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla
provincia,  all'Agenzia  regionale   di   protezione   ambientale   e
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti,  informando
anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  le
regioni interessate. 
  4. In fase di esecuzione devono essere adottate  tutte  le  cautele
per la salute dei lavoratori e degli  altri  fruitori  dell'area  nel
rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19,  della  citata
          legge n. 241 del 1990: 
                «Art.  19   (Segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' - Scia):.  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,
          licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
          comunque denominato, comprese le domande per le  iscrizioni
          in albi o ruoli  richieste  per  l'esercizio  di  attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. 
              (Omissis)». 
              -  Per  la  Parte  Quarta,  Titolo   V,   del   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note  all'articolo
          3. 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.