Art. 6 
 
Interventi e opere in presenza di attivita'  di  messa  in  sicurezza
  operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) 
 
  1. Laddove intenda effettuare uno o piu'  interventi  o  opere  tra
quelli disciplinati dagli articoli 242, comma  9,  terzo  periodo,  e
242-ter, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, in presenza di attivita' di messa in  sicurezza  operativa  del
sito, il proponente ne  da'  comunicazione,  almeno  quindici  giorni
prima dell'avvio dei lavori,  all'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente  competente,  dandone  notizia  anche  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  2. Ricevuta la  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  qualora  gli
interventi  e  le  opere  pregiudichino  le  attivita'  di  messa  in
sicurezza operativa del  sito,  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente  competente  dispone  nel  termine   perentorio   di
quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei
lavori, ovvero l'avvio con  prescrizioni.  Trascorso  inutilmente  il
termine di cui al  primo  periodo,  gli  interventi  e  le  opere  si
intendono assentiti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 242, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. 
              -  Il  testo   dell'articolo   242-ter,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse.