Art. 6 Interventi e opere in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) 1. Laddove intenda effettuare uno o piu' interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne da' comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.