Art. 7 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalita': a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo; b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo; c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attivita' di scavo da realizzarsi nei siti gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere; d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo. 3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate. 4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 19, della legge n. 241 del 1990, e' riportato nelle note all'articolo 5. - Il testo dell'articolo 242-ter, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 242, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 120, del 2017: «Art. 25 (Attivita' di scavo). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.» - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1.