Art. 7 
 
Interventi e opere che possono essere realizzati  mediante  relazione
  tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  5,  sono  realizzati
mediante  relazione  tecnica  asseverata,  redatta  da   un   tecnico
abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli
interventi e le opere che rispettano i requisiti  tecnico-costruttivi
e ambientali di cui  all'allegato  al  presente  regolamento,  previa
acquisizione del quadro ambientale secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 2 del presente articolo. 
  2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali  del  sito  e,
con un maggior dettaglio, dell'area  di  intervento,  sono  acquisiti
attraverso le seguenti modalita': 
    a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche  in
assenza di scavi, individuati dall'articolo  242-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui  non  sia  stata
ancora   realizzata   la    caratterizzazione    dell'area    oggetto
dell'intervento ai  sensi  dell'articolo  242  del  medesimo  decreto
legislativo; 
    b)  piano  di  caratterizzazione,  ovvero  indagini   integrative
qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata,
per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati
dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai  sensi
dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo; 
    c) piano di dettaglio eseguito  nel  rispetto  dell'articolo  25,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  13
giugno 2017, n. 120, per le attivita' di  scavo  da  realizzarsi  nei
siti gia' caratterizzati  ai  sensi  dell'articolo  242  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati  del  piano  di
dettaglio  devono  essere  acquisiti  prima   dell'esecuzione   degli
interventi e delle opere; 
    d)  risultati  del  processo   di   caratterizzazione   descritto
nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da  quelle  di
cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del
2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente  di
suolo. 
  3. Ai fini del controllo  di  cui  all'articolo  11,  la  relazione
tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla
provincia,  all'Agenzia  regionale   di   protezione   ambientale   e
all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti,  informando
anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e  le
regioni interessate. 
  4. In fase di esecuzione devono essere adottate  tutte  le  cautele
per la salute dei lavoratori e degli  altri  fruitori  dell'area  nel
rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo  differente
rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative
previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono conseguentemente aggiornate. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 19, della  legge  n.  241  del
          1990, e' riportato nelle note all'articolo 5. 
              - Il testo dell'articolo 242-ter,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note  alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  242,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152,  del  2006,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 120, del 2017: 
                «Art. 25 (Attivita'  di  scavo).  -  1.  Fatto  salvo
          quanto   disposto   dall'articolo   34,   comma   7,    del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le
          attivita' di  scavo  da  realizzare  nei  siti  oggetto  di
          bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano  le
          seguenti procedure: 
                  a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un
          numero  significativo  di  campioni   di   suolo   insaturo
          prelevati   da   stazioni   di    misura    rappresentative
          dell'estensione  dell'opera   e   del   quadro   ambientale
          conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista
          degli analiti da ricercare e' concordato con  l'Agenzia  di
          protezione ambientale territorialmente  competente  che  si
          pronuncia entro e non oltre il  termine  di  trenta  giorni
          dalla richiesta del  proponente,  eventualmente  stabilendo
          particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del
          sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni  prima
          dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti  interessati  il
          piano operativo degli interventi previsti e un  dettagliato
          cronoprogramma con l'indicazione della data di  inizio  dei
          lavori; 
                  b) le attivita'  di  scavo  sono  effettuate  senza
          creare  pregiudizio  agli  interventi  e  alle   opere   di
          prevenzione, messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
          necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV,  e  della
          Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
          nel rispetto della normativa vigente in tema  di  salute  e
          sicurezza  dei  lavoratori.  Sono,  altresi',  adottate  le
          precauzioni  necessarie  a  non  aumentare  i  livelli   di
          inquinamento delle matrici  ambientali  interessate  e,  in
          particolare,  delle  acque   sotterranee   soprattutto   in
          presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali  fonti
          attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto  libero,
          rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
          gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
          rifiuti.» 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  la  Parte  Quarta,  Titolo   V,   del   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 1.