Art. 9 
 
«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
  giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
  di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati 
  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004,  n.  92,  le
parole: «entro il  termine  di  venti  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di trenta anni».