Art. 3 
 
              Fondo per favorire il primo insediamento 
                    dei giovani nell'agricoltura 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di  15  milioni
di  euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2024,   destinato   al
cofinanziamento  di  programmi  predisposti  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  favorire  il  primo
insediamento dei giovani nel settore  agricolo,  nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
  2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  sono  destinate
prioritariamente a interventi finalizzati: 
    a) all'acquisto di terreni  e  strutture  necessari  per  l'avvio
dell'attivita' imprenditoriale agricola; 
    b) all'acquisto di beni strumentali,  con  priorita'  per  quelli
destinati  ad  accrescere  l'efficienza  aziendale  e  a   introdurre
innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e  di
manutenzione naturale dei terreni e al processo di  coltivazione  dei
prodotti attraverso tecniche di precisione; 
    c)  all'ampliamento  dell'unita'  minima   produttiva,   definita
secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di  mano
d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale; 
    d) all'acquisto di complessi aziendali gia' operativi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto  previsto  dal
comma 2, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la  ripartizione
delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  15  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.