Art. 4 
 
         Regime fiscale agevolato per il primo insediamento 
              delle imprese giovanili nell'agricoltura 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono  un'attivita'
d'impresa hanno la facolta' di optare per un regime fiscale agevolato
consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, delle relative addizionali e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5  per
cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa  prodotto
nel periodo d'imposta. Il predetto regime  si  applica  limitatamente
alle attivita' agricole diverse da quelle per le quali il reddito  e'
determinato forfetariamente ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  L'opzione  ha
effetto per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per
i quattro periodi d'imposta successivi. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1  e'  riconosciuto,  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  a  condizione
che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato  nei
tre anni precedenti altra attivita'  d'impresa  agricola,  che  siano
regolarmente adempiuti gli  obblighi  previdenziali,  assicurativi  e
amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia  e  che
l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi  di
trasferimento di aziende preesistenti ai  soggetti  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  o  a  enti  di
nuova costituzione rispetto a  precedenti  imprese  costituite  nelle
forme di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettere  b)  e  c).  Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  3,31
milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro  per  l'anno
2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027,  in  8,91  milioni  di
euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029  e  in
9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030,  si  provvede,
quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2  milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 2,73 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  3,46
milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 3,65 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per  l'anno  2025,  a  3,18
milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di  euro  per  l'anno
2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di  euro
per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2030, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 del Testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  31  dicembre  1986,  n.  302  -  Suppl.
          Ordinario n. 126: 
                «Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il  reddito  agrario
          e' costituito dalla parte del reddito medio  ordinario  dei
          terreni imputabile al capitale d'esercizio e al  lavoro  di
          organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'
          del terreno, nell'esercizio di  attivita'  agricole  su  di
          esso. 
                2. Sono considerate attivita' agricole: 
                  a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
          terreno e alla silvicoltura; 
                  b) l'allevamento di animali con mangimi  ottenibili
          per almeno un quarto dal terreno  e  le  attivita'  dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione non eccede il doppio di quella del  terreno
          su cui la produzione stessa insiste; 
                  c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
          2135  del  codice  civile,  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
                3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
          e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata. 4.  Non  si  considerano  produttivi  di  reddito
          agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre  2004,  n.  307,  e  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  «30
          giugno 2005» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  ottobre
          2005». 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»