(Trattato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                         Missioni e compiti 
 
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e  nel  quadro  di
operazioni condotte autonomamente o congiuntamente  ad  altre  forze,
EUROGENDFOR deve essere in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle
missioni di polizia, tramite  la  sostituzione  o  il  rafforzamento,
durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi. 
 
2.  Le  Forze  EGF  possono  essere  poste   indifferentemente   alle
dipendenze dell'autorita' civile o del comando militare. 
 
3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di: 
 
a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; 
 
b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze
di polizia locali nello svolgimento delle  loro  ordinarie  mansioni,
ivi compresa l'attivita' d'indagine penale; 
 
c)  assolvere  a  compiti  di  sorveglianza  pubblica,  gestione  del
traffico,   controllo   delle   frontiere   e   attivita'    generale
d'intelligence; 
 
d) svolgere attivita' investigativa in campo  penale,  individuare  i
reati, rintracciare i colpevoli e  tradurli  davanti  alle  autorita'
giudiziarie competenti; 
 
e) proteggere le persone e i beni e mantenere  l'ordine  in  caso  di
disordini pubblici; 
 
f)  formare  gli  operatori   di   polizia   secondo   gli   standard
internazionali; 
 
g) formare gli istruttori, in  particolare  attraverso  programmi  di
cooperazione.