(Trattato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
              Condizioni di ingaggio e di schieramento 
 
1. Le condizioni  di  ingaggio  e  di  schieramento  di  EUROGENDFOR,
stabilite di volta in volta  dal  CIMIN  in  base  alle  circostanze,
dovranno essere  regolate  da  uno  specifico  mandato  per  ciascuna
operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e
l'organizzazione richiedente. 
 
2. Al fine di preparare le  missioni  assegnate  ad  EUROGENDFOR,  le
Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare
le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti. 
 
3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio  di  uno  Stato
terzo saranno regolati da un accordo tra gli  Stati  d'origine  e  lo
Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e
dello  schieramento,  conformemente  ai  principi  fondamentali   del
presente Trattato.