(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 4)
                               ART. 4 
 
 
                        (Imprese turistiche) 
 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche
quelle  che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione
di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  stabilimenti  balneari,  di
infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione
facenti  parte  dei  sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla
formazione dell'offerta turistica. 
  2. L'iscrizione al registro delle imprese, di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio  delle  notizie
economiche   e   amministrative   laddove   previsto,   costituiscono
condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  contributi,  delle
sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a
qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 
  3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in  materia
di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i
contributi, le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  gli  incentivi  e  i
benefici  di  qualsiasi  generi  previsti  dalle  norme  vigenti  per
l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie a tal fine  disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri
definiti dalla normativa vigente. 
  4.  Le  imprese  turistiche  non  costituite   conformemente   alla
legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato
AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e  ad  esercitare
le loro attivita' in Italia, secondo il  principio  di  reciprocita',
previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti dalle  leggi  statali  e  regionali,
nonche'  dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.