Art. 3. La denuncia delle malattie infettive e diffusive puo' essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non e' consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio e' tenuto a lasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati: a) la natura della malattia accertata o sospetta; b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui comincio' la malattia o avvenne la morte; c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.