(Regolamento di polizia veterinaria- art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
  La denuncia delle malattie infettive e diffusive puo' essere  fatta
per iscritto o verbalmente. 
  La denuncia per iscritto, quando non e'  consegnata  a  mano,  deve
essere fatta pervenire  all'ufficio  comunale  in  modo  da  provarne
l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio e' tenuto
a lasciare ricevuta della denuncia. 
  In tale denuncia devono essere indicati: 
    a) la natura della malattia accertata o sospetta; 
    b) il cognome  e  nome  del  proprietario  degli  animali  morti,
ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del  pascolo
in  cui  questi  si  trovano,  il  numero   e   l'eventuale   recente
provenienza, il numero dei rimanenti  animali  sospetti  o  sani,  il
giorno in cui comincio' la malattia o avvenne la morte; 
    c) le eventuali osservazioni del  veterinario  e  le  precauzioni
adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. 
  I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. 
  I  comuni  sono  tenuti  a  fornire  gratuitamente  ai   veterinari
esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi  moduli  stampati
per la denuncia al sindaco. 
  Le denunce verbali devono essere trascritte  dall'ufficio  comunale
sui moduli sopra indicati.