(Regolamento di polizia veterinaria- art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
  Ai proprietari o detentori di animali e'  fatto  obbligo,  a  scopo
cautelativo e non appena rilevati i sintomi  sospetti  di  una  delle
malattie indicate nell'art. 1, di: 
    a) isolare gli animali ammalati; 
    b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; 
    c) non spostare dall'azienda animali  in  genere,  ogni  prodotto
animale od altro materiale che puo' costituire veicolo  di  contagio,
in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.