Art. 4. Ai proprietari o detentori di animali e' fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di: a) isolare gli animali ammalati; b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che puo' costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.