(Regolamento di polizia veterinaria- art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
  Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod.  n.
1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale
e' tenuto a riportare  le  malattie  denunciate  ed  i  provvedimenti
sanitari adottati. 
  La sezione A del  predetto  registro  e'  destinata  alla  denuncia
dell'insorgenza  della   malattia   e   la   sezione   B   a   quella
dell'estinzione. Ambedue tali  sezioni  devono  essere  inviate  alla
Prefettura secondo le modalita' previste nei successivi articoli 12 e
16.