Art. 8. Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale e' tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati. La sezione A del predetto registro e' destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalita' previste nei successivi articoli 12 e 16.