(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Il Ministero del Lavoro informa i lavoratori italiani che 
immediatamente dopo il loro ingresso nel territorio della  Repubblica
federale essi sono tenuti a notificare il loro arrivo alle  Autorita'
della Polizia degli stranieri incaricate di farne  la  registrazione;
inoltre che entro i tre giorni dal loro arrivo e  comunque  prima  di
assumere  l'impiego,  essi   dovranno   presentare   alla   Autorita'
incaricata della Polizia degli  stranieri  domanda  di  rilascio  del
permesso di soggiorno.