Articolo 5 (1) Il Ministero del Lavoro prende le misure necessarie per far conoscere le offerte di lavoro; raccoglie le relative domande degli aspiranti e si occupa della preselezione professionale e sanitaria. (2) Il Ministero del Lavoro presenta i candidati alla Commissione tedesca. Non saranno presentati i candidati per i quali il certificato penale indica condanne diverse da quelle di lieve entita' ed i candidati noti alle Autorita' di polizia per ripetuto comportamento asociale. (3) Il Ministero del Lavoro rilascia un attestato del risultato dell'esame professionale ed un attestato del risultato dell'esame medico secondo i modelli bilingui figuranti agli allegati 1 e 2.