(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  (1) Il Ministero del Lavoro prende le misure necessarie per far 
conoscere le offerte di lavoro; raccoglie le relative  domande  degli
aspiranti e si occupa della preselezione professionale e sanitaria. 
  (2) Il Ministero del Lavoro presenta i candidati alla Commissione 
tedesca.  Non  saranno  presentati  i  candidati  per  i   quali   il
certificato penale indica condanne diverse da quelle di lieve entita'
ed  i  candidati  noti  alle  Autorita'  di  polizia   per   ripetuto
comportamento asociale. 
  (3) Il Ministero del Lavoro rilascia un attestato del risultato 
dell'esame professionale ed un  attestato  del  risultato  dell'esame
medico secondo i modelli bilingui figuranti agli allegati 1 e 2.